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La posizione dell’OUA sulla relazione definitiva in materia di geografia giudiziaria

 

Vi proponiamo il comunicato stampa dell’OUA sulla relazione definitiva del gruppo di studio ministeriale sul riordino delle sedi di tribunale

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COMUNICATO STAMPA

GEOGRAFIA GIUDIZIARIA, OUA: CRITICITA’ E POSITIVITA’ DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE.
LE PROPOSTE DELL’AVVOCATURA PER RECUPERARE EFFICIENZA, SENZA PERDERE EFFICACIA E COMPRIMERE DIRITTI

Maurizio De Tilla: “Luci ed ombre sulla relazione  della Commissione Tecnica Ministeriale. Disponibilità al dialogo con il Ministro della Giustizia per trovare soluzioni condivise che garantiscano l’accesso alla giustizia per i cittadini ed un’equa revisione della geografia giudiziaria”

Si è svolta a Roma l’Assemblea dell’Oua (Organismo Unitario dell’Avvocatura), con la partecipazione delle istituzioni, degli ordini e delle associazioni forensi. I lavori si sono chiusi con l’approvazione di un documento sulla revisione della geografia giudiziaria e sulla riforma dell’ordinamento forense, con l’aggiunta della programmazione del prossimo Congresso Nazionale Forense di Bari. E’ stato approvato un deliberato (di seguito) sulla revisione della geografia giudiziaria in relazione al testo della Commissione ministeriale, recentemente resa pubblica.
La relazione ministeriale è stata esaminata dall’apposita Commissione Oua che ha evidenziato luci ed ombre del documento.
«Va anzitutto osservato – spiega Maurizio de Tilla, presidente Oua – che la ricerca di un presunto (e non veritiero) risparmio e i tagli alla spesa prevalgono sull’efficienza e su una visione complessiva di riorganizzazione della macchina giudiziaria che tenga conto delle legittime esigenze dei cittadini».

«Vengono utilizzati criteri in gran parte non condivisibili – aggiunge il presidente Oua – fissati in astratto senza preventiva verifica delle realtà del territorio.
La Geografia Giudiziaria non può essere disegnata autoritativamente, ma deve essere costruita con l’apporto e le proposte di tutti, e in particolare degli avvocati territoriali.
La soppressione tout court dei tribunali cosiddetti “minori” è un grave errore.
L’Oua non condivide questa scelta, anzi la considera controproducente. Sarebbe più opportuno avviare un riequilibrio territoriale con il fine di ottenere degli uffici più efficienti e garantire così diversi presidi di legalità nel Paese».

Le positività

Nel documento approvato dall’Assemblea dell’Oua si evidenziano anzitutto alcuni aspetti positivi della relazione ministeriale:
1. La Commissione ministeriale, trattando delle Sezioni Distaccate, evidenzia  che si sono rivelate, alla prova dei fatti, dopo oltre un decennio di operatività, produttrici di inconvenienti sotto il profilo dell’efficienza del servizio e del buon andamento dell’amministrazione della giustizia anche con riferimento ai criteri di economicità di gestione. In più occasioni risulta che i capi degli uffici sono stati costretti ad adottare provvedimenti tabellari con i quali si prevede lo spostamento nella sede centrale della trattazione di numerose cause inevase precedentemente pendenti presso le sedi distaccate.
La Commissione Ministeriale segnala poi l’opportunità di valutare la possibilità, in tesi non esclusa dalla legge delega, di procedere all’istituzione di nuovi  tribunali, i cui circondari verrebbero formati attraverso l’accorpamento dei territori facenti capo a più sezioni distaccate destinate alla soppressione. Ciò potrà avvenire in un’ottica di decongestionamento dell’attività degli uffici più grandi, quando, sulla base dei parametri numerici analizzati relativi al numero dei procedimenti sopravvenuti ed al bacino di utenza facente capo alla circoscrizione delle sopprimende sedi distaccate, anche a seguito di accorpamenti di porzioni di territorio rientranti nei circondari.
In linea di massima tale ultima prospettazione può condividersi e rientra a pieno titolo nella giusta logica di una rinnovata Geografia Giudiziaria, destinata a creare Uffici il più possibili omogenei e facilmente accessibili. Si tratta, quindi, di riequilibrare il territorio con la ponderata e limitata soppressione di sezioni distaccate dopo aver ben valutato la istituzione di nuovi tribunali.
2. La Commissione ministeriale ritiene di non esercitare la delega sull’accorpamento delle Procure.
Sotto questo profilo va segnalato come l’OUA abbia fin da subito evidenziato, già con la delibera di giunta del 9 settembre 2011, l’improponibilità dell’accorpamento e della soppressione delle Procure, in assenza di una riforma complessiva della giustizia penale; quindi su tali perplessità, criticamente motivate verso l’individuazione dell’Ufficio Distrettuale, si può concordare accentuando la irrazionalità di una tale scelta allo stato attuale della legislazione penale.
3. Altro aspetto evidenziato dalla Commissione Ministeriale che può essere motivo di approfondito esame è quello della ridistribuzione per gli Uffici Metropolitani esistenti, del carico interno di lavoro  o meglio come dice la relazione, l’opzione del frazionamento, anche solo organizzativo (ma compiuto) e non in termini di vera e propria competenza processuale, di grandi aree metropolitane la cui ampiezza urbana non permette fisiologicamente, a date premesse, un’erogazione efficiente del servizio giurisdizionale.
4. L’OUA condivide infine il passaggio della relazione ministeriale in cui si deduce la valorizzazione di tutti gli strumenti telematici, che in qualche maniera possono aiutare a raggiungere la ragionevole esigenza di avvicinare, anche da un punto di vista simbolico, la giustizia al cittadino, purché questo non costituisca un alibi per sostituire l’uomo, e più in particolare il Giudice, con una macchina.
Il progetto sui Tribunali ad alta tecnologia già proposto dall’OUA,  pur privilegiando lo scambio telematico, mantiene inalterato l’apporto professionale sul territorio di giudici e avvocati così da consentire al cittadino di sentire effettivamente e non solo attraverso un monitor la vicinanza dello Stato.

Le criticità

L’OUA non condivide, invece, la impostazione data dalla relazione ministeriale rispetto all’eventuale soppressione di Tribunali e formula le seguenti critiche:
a) l’aver individuato preventivamente la riduzione degli uffici quale unico criterio per raggiungere l’efficienza e il risparmio;
b) l’aver individuato nel tribunale provinciale il pilastro del reticolo giudiziale, così da porlo a base di ogni comparazione senza tener conto che la provincia ha rilevanza amministrativa e ne è prevista la soppressione;
c) l’aver ritenuto applicabili i criteri della lettera b) per la sola ridistribuzione del territorio degli uffici soppressi e non per ampliare il circondario di quest’ultimi;
d) l’aver individuato nel numero degli organici ed in particolare in 20 magistrati, un criterio di “immunizzazione”;
e) l’aver utilizzato l’organico “virtuale” che però non è proporzionalmente adeguato in tutti i tribunali italiani alla popolazione;
f) l’aver omesso ogni preventiva indicazione sulla necessità di una verifica sul territorio e con il territorio della giustezza dei dati posti a base dell’analisi;
g) l’aver omesso ogni riferimento all’ampiezza del territorio, che in termini di risparmio riferito agli spostamenti degli utenti, non può essere dato che non merita alcuna valutazione;
h) l’aver omesso comunque ogni valutazione e dimostrazione che gli interventi indicati incidono effettivamente in termini di risparmio ed efficienza;
i) l’aver omesso, comunque, ogni valutazione sugli effetti economici ricadenti sul territorio dalla soppressione tali da vanificare il raggiungimento degli obiettivi.
Sulla base di queste osservazioni critiche ( alle quali si aggiungono fondati sospetti di incostituzionalità della legge delega) l’OUA chiede che si voglia soprassedere dalla soppressione dei tribunali c.d. minori, in conformità della volontà richiesta espressa dall’Avvocatura nel Congresso Nazionale Straordinario Forense di Milano.

Le proposte dell’OUA

a)    Elaborazione di un disegno puntuale della nuova geografia giudiziaria in maniera complessiva e non parcellizzata come emerge dalla delega e dalla relazione ministeriale e solo dopo aver sentito le componenti istituzionali, politiche, economiche e sociali di ciascun territorio.
b)    Ridistribuzione del territorio delle sezioni staccate secondo gli indicati parametri e assegnando loro l’intero giudizio monocratico e, ove possibile, a seguito del loro accorpamento, istituire nuove sedi di tribunale.
c)    Rivisitazione dell’attuale criterio adottato dalla legge 2011/148 per sopprimere tutti gli uffici della giustizia di pace riprendendo il criterio più volte proposto della preventiva valutazione sul territorio della effettiva utilità o meno del GdP, non potendo il servizio giustizia essere rimesso a mere valutazioni economiche. Di qui la modifica dello schema del decreto legislativo non potendo essere soppressi gli Uffici del GdP utili alla giustizia.
d)    Applicazione dell’istituto della coassegnazione dei giudici previsto per le tabelle infradistrettuali ai fini della riorganizzazione degli organici dei singoli Tribunali non provinciali.
e)    Ridistribuzione preventiva del territorio, secondo i principi della lettera b) con superamento dei limiti geografici della provincia e  da valutarsi  non quale criterio sussidiario ma principale, ai fini dell’ampliamento degli attuali uffici così mantenendo inalterate le economie già presenti e creando uffici il più proporzionati possibili.

Roma, 23 aprile 2012

L’Assemblea dell’O.U.A. del 20 aprile 2012

LETTA
la relazione ministeriale sulla revisione della geografia giudiziaria

ASCOLTATA
la relazione della Commissione O.U.A.

FA RILEVARE QUANTO SEGUE

I
Sintesi della relazione
1. La relazione della Commissione Ministeriale è particolarmente corposa e inizia con il richiamare la delibera del 22 Gennaio 1997 del CSM in occasione dell’istituzione del Giudice Unico che aveva segnalato come la “revisione delle circoscrizioni giudiziarie e giudice unico appaiono modelli strettamente intrecciati affinché si intenda incidere in modo significativo per ripristinare l’efficienza del sistema giudiziario” per evidenziare come la delega all’esame del gruppo di studio “ si presenta come il naturale e necessario completamento di quel percorso sul piano storico” e in questa cornice sembra vada consapevolmente letta.
Gli obiettivi primari della riorganizzazione, esposta nella “relazione ministeriale”, vengono individuati
1) nel risparmio di spesa;
2) nell’incremento dell’efficienza.
Sul punto la Commissione Ministeriale precisa che: “com’è stato osservato nelle riunioni del gruppo di studio, solo dopo l’enunciazione di tali finalità” (realizzazione di risparmi di spesa e incremento di efficienza), il legislatore si volge a dettare “principi e criteri direttivi” per la sua concreta applicazione.
“Da ciò si desume che i “principi e criteri direttivi” sono già stati valutati dal legislatore come idonei a conseguire le due finalità di “economia” e di “efficienza”, senza quindi che tale idoneità possa essere più messa in discussione o valutata caso per caso. Al legislatore delegato resta il compito di comprenderne la portata applicativa, seppure individuando i margini di discrezionalità che essa ancora permette”.
Così mettendo fin da subito fine ad ogni discussione sul punto.
La Commissione  inizia il suo studio, partendo dai Tribunali, individuando nella riduzione (lett. a della delega) il principio per raggiungere risparmio ed efficienza e precisando che unica limitazione alla riduzione è quella del mantenimento dei tribunali presso il capoluogo di provincia e quindi all’esito della riduzione, quelli rientranti nella cosiddetta regola del 3.
I criteri dettati dal successivo art. b) – la ridistribuzione territoriale – dovrebbero essere utilizzati principalmente per stabilire a quale dei tribunali residui limitrofi a quelli soppressi vada attribuito il territorio in precedenza rientrante nella competenza di quest’ultime.
Dopo di che indica il sistema della scelta dei dati giudiziari e non giudiziari per pervenire alla individuazione dell’ufficio intangibile all’interno dei 57 sopprimendi.
In base alla legge i principali dati da elaborare per giungere al corrispondente valore-modello sono stati scelti tra quelli con caratteristiche di pubblicità, incontrovertibilità e pre-elaborazione (cioè non oggetto di trattamento ad hoc), evitando già in prima battuta l’impiego di quelli suscettibili di ulteriore correzione mediante elementi valutativi (quali “situazione infrastrutturale” o “tasso d’impatto della criminalità organizzata”), ed essenzialmente, dunque, nel “numero degli abitanti” e “sopravvenienze”, per un verso (si potrebbe definire il loro rapporto come indice di litigiosità), “carichi di lavoro” rispetto all’ organico virtualmente (e non effettivamente) disponibile, per altro verso (si potrebbe definire quest’ultimo rapporto come indice di produttività).
Questi i criteri:
Popolazione: media dei 103 tribunali capoluogo depurati degli uffici metropolitani;
Carichi di lavoro: totale dei procedimenti iscritti e definiti nel periodo 2006-2010 rispetto all’organico virtualmente disponibile.
Secondo la Commissione Ministeriale: “gli indicatori di riferimento, all’esito del trattamento dei dati raccolti coi criteri adottati, producono un ufficio giudiziario di primo grado sito in capoluogo provinciale come caratterizzato, oltre che da altri tratti che ampiamente ne confermano l’omogeneità sostanziale alla media degli uffici circondariali anche non provinciali e in assoluto – perciò – la qualità campionaria (per esempio, un significativo rapporto di 3,4 unità di personale amministrativo per ciascun magistrato, praticamente equivalente alla media nazionale calcolando questo su tutti gli uffici circondariali), particolarmente da:
- popolazione media di 363.769 abitanti (la media nazionale è 345.606)
- sopravvenienze totali medie di 18.094 procedimenti (la media nazionale è 18.623)
- organico di magistratura pari a 28 unità (la media nazionale è 31)
- carico di lavoro annuo pari a 638,4 o 647,1 (la dualità è legata all’uso possibile del numero di procedimenti sopravvenuti ovvero di quelli definiti al fine di desumere la “produttività”, che per la media nazionale è rispettivamente: 600,6 – 606,9).
La selezione dei tribunali sopprimibili può, a questo punto, prosegue la relazione, ragionevolmente procedere per passi successivi, che considerino – ciascuno – la voce “abitanti”, “sopravvenienze”, “organico” e “produttività” rispetto al campione sintetizzato: la funzione di filtro di ogni criterio è poi considerata già tale da immunizzare l’ufficio che resiste in base al criterio precedente da ogni esito eventualmente negativo del trattamento in base a quello successivo”.
Viene poi da ultimo introdotto un correttivo sul numero dei magistrati, in linea con le indicazioni del CSM sul numero minimo dell’organico non inferiore a 20/28.
Da qui, passo per passo l’elenco dei Tribunali esclusi dalla riduzione.
2. Quale passo intermedio, prima di esaminare le sezioni distaccate, la relazione affronta il prospettato accorpamento delle procure e “le ragioni per il mantenimento dello status quo. In particolare la necessità di mantenere l’attuale simmetria fra gli uffici del P.M. e quelli del corrispondente tribunale, con conseguente non esercizio della delega su questo specifico punto”.
Affronta, inoltre, il tema della riorganizzazione della giustizia  di Pace,  ritenuta estranea al mandato del gruppo di studio in quanto “con provvedimento del consiglio dei ministri del 16 dicembre 2011 è stato approvato il primo schema di decreto legislativo attuativo della delega, concernente gli uffici di prossimità.
Ciò sta a significare che la riorganizzazione della giustizia di pace può considerarsi estranea al concreto mandato propositivo del gruppo di studio, anche se non estranea al suo mandato di analisi, posta l’immanente necessità di non varare impianti normativi logicamente configgenti tra loro nell’esercizio complessivo della medesima delega”.
3. Da ultimo la relazione della Commissione Ministeriale affronta le sezioni distaccate premettendo che le lett. a) e f) della delega non garantiscono la permanenza anche delle sezioni distaccate degli “attuali tribunali” pur qualificati intangibili.
Quindi l’approccio alla  individuazione dei criteri soppressori delle sezioni staccate è considerata  operazione diversa da quella dei Tribunali.
In particolare alle sezioni distaccate non sembra applicabile il modulo operativo della mera “ridefinizione” territoriale (lett. b) così che nessuna sezione distaccata può, in linea di principio, rimanere in vita.
Valuta quindi la “soppressione” delle sezioni distaccate quale logica conseguenza della soppressione dei tribunali che può avvenire anche nell’ambito dei tribunali intangibili ex lege.
Quale modello per determinare i criteri di sopprimibili viene utilizzato:
-quello della popolazione residente nei comuni di ciascuna delle 220 sezioni distaccate (inclusi i dati delle sezioni pertinenti ai tribunali delle grandi aree metropolitane), dal quale è stato ricavato un bacino di utenza medio pari a 86.000 abitanti;
- le sopravvenienze del quinquennio 2006-2010 di ciascuna delle 220 sezioni distaccate dalle quali si è ricavata la media nazionale pari a 2.269.
Da qui la chiusura di 160 sezioni su 220.
Questo in estrema sintesi il contenuto del corposo e spesso dotto elaborato del Gruppo di Studio.
Molte sono le perplessità sul metodo di lettura utilizzato dalla Commissione ed in particolare quello di aver voluto indirizzare  i propri lavori principalmente alla soppressione degli uffici.
Tuttavia  alcuni passi dell’elaborato, in linea con le proposte che da tempo l’Avvocatura avanza,  meritano un preventivo esame,  per riaffermare quella necessità che la Geografia Giudiziaria non sia ridisegnata da pochi, ma sia invece costruita con l’apporto e le proposte di tutti e in particolare dell’avvocatura.

II
Le positività
1. La Commissione Ministeriale , trattando delle Sezioni Distaccate, evidenzia  che si sono rivelate, alla prova dei fatti, dopo oltre un decennio di operatività, produttrici di inconvenienti sotto il profilo dell’efficienza del servizio e del buon andamento dell’amministrazione della giustizia anche con riferimento ai criteri di economicità di gestione. In più occasioni risulta che i capi degli uffici sono stati costretti ad adottare provvedimenti tabellari con i quali si prevede lo spostamento nella sede centrale della trattazione di numerose cause inevase precedentemente pendenti presso le sedi distaccate.
Come non condividere questa analisi anche se non come valore generalizzato, essendovi anche situazione virtuose: del resto l’OUA nel suo deliberato del  22 Gennaio 2010, riferendosi a questi Uffici, li aveva definiti “l’anello debole della struttura geografica” tanto da prospettare un primo intervento proprio sulle sezioni.
Non però di generica e totale soppressione, come invece sembra essere la volontà della commissione, ma di riequilibrio territoriale così da pervenire ad Uffici efficienti e nei quali trattare tutto il giudizio monocratico, senza alcuna esclusione.
Tant’è che la Commissione Ministeriale quasi ampliando questo concetto segnala, l’opportunità di valutare la possibilità, in tesi non esclusa dalla legge delega, di procedere all’istituzione di nuovi tribunali, i cui circondari verrebbero formati attraverso l’accorpamento dei territori facenti capo a più sezioni distaccate destinate alla soppressione. Ciò potrà avvenire in un’ottica di decongestionamento dell’attività degli uffici più grandi, quando, sulla base dei parametri numerici analizzati relativi al numero dei procedimenti sopravvenuti ed al bacino di utenza facente capo alla circoscrizione delle sopprimende sedi distaccate, anche a seguito di accorpamenti di porzioni di territorio rientranti nei circondari.
Non vi è dubbio che tale prospettazione è assolutamente condivisibile, anzi rientra a pieno titolo nella giusta logica di una rinnovata Geografia Giudiziaria, destinata a creare Uffici il più possibili omogenei e facilmente accessibili.
In buona sostanza la commissione, seppur de relato, non sembra negare la necessità che sul territorio la struttura del Tribunale sia vicina alle esigenze del cittadino.
2. La Commissione ministeriale ritiene poi di non esercitare la delega sull’accorpamento delle Procure.
Sotto questo profilo va qui segnalato come l’OUA abbia fin da subito evidenziato, già con la delibera di giunta del 9 settembre 2011 l’improponibilità dell’accorpamento e della soppressione delle Procure, in assenza di una riforma complessiva della giustizia penale; quindi su tali perplessità, criticamente motivate verso l’individuazione dell’Ufficio Distrettuale, si può concordare sulla irrazionalità di una tale scelta allo stato attuale della legislazione penale.
3. Altro aspetto può essere motivo di comune discussione:
- la ridistribuzione per gli Uffici Metropolitani esistenti, del carico interno di lavoro  o meglio come dice la relazione, l’opzione del frazionamento, anche solo organizzativo (ma compiuto) e non in termini di vera e propria competenza processuale, di grandi aree metropolitane la cui ampiezza urbana non permette fisiologicamente, a date premesse, un’erogazione efficiente del servizio giurisdizionale;
4. L’OUA condivide poi il passaggio della Commissione in cui si deduce la valorizzazione di tutti gli strumenti telematici, che in qualche maniera possono aiutare a raggiungere la ragionevole esigenza di avvicinare, anche da un punto di vista simbolico, la giustizia al cittadino, purché questo non costituisca un alibi per sostituire l’uomo e più in particolare il Giudice, con una macchina.
Il progetto sui Tribunali ad alta tecnologia Telematica, già proposto dall’OUA,  pur privilegiando lo scambio telematico, mantiene inalterato l’apporto professionale sul territorio di giudici e avvocati così da consentire al cittadino di sentire effettivamente e non solo attraverso un monitor la vicinanza dello Stato.

III
Le criticità
1. Dopo i precedenti  “ SI ”  si deve però evidenziare e con preoccupazione come la prima sensazione sia quella di un lavoro costruito, per così dire a ritroso, tant’è che la relazione inizia dai tribunali, per poi passare alle sezioni, con ciò di fatto già privando 37 tribunali di assumere, con l’accorpamento di parte dei territori soppressi, dimensioni “ideali”.
Ma anche perché, così facendo non sono valutabili gli  effetti che la soppressione  di 160 sezioni staccate avrà sui Tribunali provinciali già preventivamente  aggravati dall’accorpamento del tribunale soppresso.
Ma altre criticità vanno segnalate:
a) il non aver valutato gli effetti della possibile dichiarazione di incostituzionalità della legge delega che non rispetta i principi segnalati dalla pronuncia della Corte Costituzionale       ( 22/20 ) e la irragionevolezza e genericità della stessa legge;
b) ’aver individuato preventivamente la riduzione degli uffici quale unico criterio per raggiungere l’efficienza e il risparmio;
c) l’aver individuato nel tribunale provinciale il pilastro  del reticolo giudiziale, così da porlo a base di ogni comparazione senza tener conto che la provincia ha rilevanza amministrativa e ne è prevista la soppressione;
d) l’aver ritenuto applicabili i criteri della lettera b) per la sola ridistribuzione del territorio degli uffici soppressi e non per ampliare il circondario di quest’ultimi
e) l’aver individuato nel numero degli organici ed in particolare in 20 magistrati, un criterio di “immunizzazione”;
f) l’aver utilizzato l’organico “virtuale” che però non è proporzionalmente adeguato in tutti i tribunali italiani alla popolazione;
g) l’aver omesso ogni indicazione sulla necessità di una verifica sul territorio e con il territorio della giustezza dei dati posti a base dell’analisi;
h) l’aver omesso ogni riferimento all’ampiezza del territorio, che in termini di risparmio riferito agli spostamenti degli utenti, non può essere dato che non merita alcuna valutazione;
i) l’aver omesso comunque ogni valutazione e dimostrazione che gli interventi indicati incidono effettivamente in termini di risparmio ed efficienza;
l) l’aver omesso, comunque, ogni valutazione sugli effetti economici ricadenti sul territorio dalla soppressione tali da vanificare il raggiungimento degli obiettivi.
Una  considerazione può essere significativa: i  “numeri” che contrassegnano il Tribunale modello, secondo la relazione (363.000 abitanti e 28 magistrati), corrispondono, per comune esperienza di chi frequenta questi uffici, a quelli che contraddistinguono molti tribunali provinciali di medie dimensioni, che certamente non sono esempio da adottare per efficienza e tempi di risposta.
Non appare poi sostenuto da plausibili ragioni il costante riferimento alle posizioni del CSM in tema di Geografia Giudiziaria ed in particolare alle esigenze di alta specializzazione dei Giudice e a quel limite, di 20/28 magistrati, che non trova la ratio in alcuna disposizione di natura legislativa o costituzionale.
Varrà qui la pena di segnalare, ma non per spirito di polemica, che sono gli uomini a rendere efficiente un ufficio e non viceversa e quindi determinare, su basi meramente statistiche, l’organico modello di efficienza che può comportare errori insanabili se non vi è la contestuale proiezione territoriale.
La Commissione ministeriale esegue poi un esame esclusivamente tecnico dei limiti della delega entro cui può operare per quanto riguarda tribunali e sezioni distaccate e quindi senza nulla indicare o proporre come soluzioni alternative, magari con applicazione non subordinata alla soppressione dei criteri previsti dall’articolo b) per una migliore distribuzione di questi uffici; criterio questo però non utilizzato per quanto riguarda le Procure, dove invece propone soluzioni alternative e quindi optando “politicamente” per il non esercizio della delega.

IV
La proposta finale
Nel pieno rispetto del deliberato congressuale di Milano, l’Organismo Unitario dell’Avvocatura
CHIEDE
la sollecita attuazione dei punti da 1 a 4 del capo II del presente documento (le positività), ai quali si aggiungono le seguenti ulteriori indicazioni :
a) rivisitazione dell’attuale criterio adottato dalla legge 2011/148 per sopprimere tutti gli uffici della giustizia di pace riprendendo il criterio più volte proposto della preventiva valutazione sul territorio della effettiva utilità o meno del GdP, non potendo il servizio giustizia essere rimesso a mere valutazioni economiche, non potendo gli Uffici del GdP utili al territorio essere soppressi;
b) applicazione, proposta dall’OUA, in sintonia con gli Ordini forensi del Piemonte, dell’istituto della coassegnazione previsto per le tabelle  infradistrettuali ai fini della riorganizzazione degli organici dei singoli Tribunali non provinciali;
c) ridistribuzione preventiva del territorio, secondo i principi della lettera b) che dovranno superare i limiti geografici della provincia e  da valutarsi  non quale criterio sussidiario ma principale, ai fini dell’ampliamento degli attuali uffici sopprimendi, così mantenendo inalterate le attuali economie già presenti e creando uffici il più proporzionati possibili;
d) ridistribuzione del territorio delle sezioni staccate secondo gli indicati parametri o assegnando loro l’intero giudizio monocratico e, ove possibile, a seguito del loro accorpamento, istituire nuove sedi di tribunale;
e) provvedere al disegno della nuova geografia in maniera complessiva e non parcellizzata come emerge dalla delega e dalla relazione e solo dopo aver sentito le componenti dell’avvocatura, quelle istituzionali, politiche, economiche e sociali di ciascun territorio;
f) soprassedere dalla chiusura dei Tribunali minori, come richiesto nella mozione finale approvata dal Congresso Nazionale Straordinario Forense di Milano.
Roma, 20 aprile 2012
Il Segretario                                              Il Presidente
Avv. Fiorella Ceriotti                                   Avv. Maurizio de Tilla

 

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