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Statuto

 

CAMERA FORENSE DI CASARANO

STATUTO

ART. 1

È costituita l’associazione fra professionisti forensi, denominata Camera Forense di Casarano. L’assemblea potrà intitolare la Camera Forense ad un avvocato o giurista.

La durata dell’associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

ART. 2

Alla Camera possono aderire Avvocati e Praticanti Avvocati iscritti presso l’Ordine di Lecce, che svolgono prevalentemente la loro attività nell’ambito del diritto civile e penale. E’ incompatibile con l’iscrizione alla Camera Forense la contestuale iscrizione ad altra Camera o associazione forense avente lo stesso fine.

ART. 3

La Camera Forense è un’associazione senza scopo di lucro ed ha come proprie finalità:

a) tutelare la professionalità della classe forense che esercita prevalentemente presso la Sezione Distaccata di Casarano del Tribunale di Lecce, valorizzando lo spirito di colleganza, il prestigio conseguente all’osservanza dei principi della deontologia ed affermando la dignità, il decoro e la rilevanza sociale ed economica della professione forense;

b) promuovere iniziative di dibattito sui temi e sulle questioni che interessano l’avvocatura, anche ai fini dell’aggiornamento, della preparazione e della specializzazione professionale degli Avvocati, inclusa la formazione dei giovani colleghi all’esercizio dell’attività forense. A tal fine potrà organizzare eventi formativi accreditati.

c) valorizzare il rapporto tra Foro e Magistratura ai fini del miglior funzionamento dell’attività giurisdizionale e del servizio giustizia;

d) promuovere contatti con altre Camere, con l’Unione Nazionale delle Camere e con le altre Associazioni Forensi, in particolare con quelle operanti a livello territoriale;

e) rappresentare gli iscritti anche nei rapporti con il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati, le associazioni forensi, le autorità giudiziarie ed i rappresentanti dei Pubblici Poteri, per proposte ed iniziative nell’interesse della categoria e del migliore funzionamento della giustizia civile e penale;

f)improntare la propria attenzione anche al principio di solidarietà nei confronti dei Colleghi attraverso le iniziative che di volta in volta si riterranno opportune.

ART. 4

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili comunque acquistati dall’Associazione o a qualsiasi titolo pervenuti ad essa.

La quota di iscrizione ed il contributo associativo sono deliberati ogni anno dal Consiglio Direttivo e saranno differenziati per Avvocati e Praticanti.

L’esercizio dei diritti associativi è condizionato al regolare versamento del contributo annuale.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o il patrimonio associativo durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di dimissioni, di esclusione o di morte dell’associato, non si farà luogo ad alcun rimborso.

La liquidazione sarà effettuata da un liquidatore nominato dall’Assemblea.

ART. 5

Sono organi della Camera Forense di Casarano

1) l’Assemblea;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente o, un suo vice, il Vice Presidente;

4) il Collegio dei Probiviri;

5) il Tesoriere, se l’assemblea deciderà di nominarlo.

ART. 6

L’Assemblea:

1.elegge il Consiglio Direttivo;

2. elegge il Consiglio dei Probiviri;

3. approva il rendiconto economico e finanziario;

4. delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenze del Consiglio o sul quale sia dal Consiglio stesso richiesta di deliberare;

5. nomina il Presidente Onorario

6.delibera sull’importo della quota annuale di iscrizione che all’atto della costituzione viene inizialmente fissata in euro 50,00 annui per gli avvocati ed euro 30,00 annui per i praticanti avvocati.

7)delibera sulle eventuali modifiche allo Statuto che devono essere assunti con la maggioranza di due terzi dei votanti presenti..

Ogni Associato in regola con il versamento del contributo annuale ha diritto di voto.

L’Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente o Vice Presidente almeno una volta l’anno entro il mese di aprile e ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero quando almeno un terzo degli Avvocati iscritti ne faccia richiesta per iscritto al Presidente.

L’Assemblea in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria andrà comunicata almeno otto giorni prima, ovvero in caso di urgenza, un giorno prima, con indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. La convocazione potrà avvenire con ogni idoneo mezzo, compresi telefax e posta elettronica.

Le delibere dell’assemblea vengono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 7

Il Consiglio Direttivo è composto da 10 iscritti aderenti alla Camera Forense, di cui due possono essere praticanti abilitati al patrocinio, viene eletto dall’Assemblea e resta in carica per quattro anni.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento e per l’attuazione degli scopi statutari, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge il Presidente ed il Vice Presidente e nomina tra i suoi componenti il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente; delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle sedute del Consiglio Direttivo può presenziare ed intervenire il Presidente Onorario della Camera che non ha diritto di voto.

Nel caso di cessazione dalla carica di propri componenti, il Consiglio Direttivo potrà cooptare, sino a cinque nuovi membri e le relative delibere dovranno venire ratificate dalla prima Assemblea successiva. I consiglieri cooptati decadono col consiglio, che sono stati chiamati ad integrare.

ART. 8

IL Collegio dei Probiviri si compone di cinque Associati, che eleggono al proprio interno il Presidente.

Il Collegio rimane in carica due anni; decide a maggioranza dei suoi componenti; controlla il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Segretario, riferendone all’Assemblea, se del caso; dirime le controversie insorte tra gli Associati e tra questi e gli organi dell’Associazione; decide sulla espulsione dell’associato previa contestazione dell’addebito e audizione dell’interessato.

I componenti del Collegio dei Probiviri partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le sanzioni disciplinari sono:

1. il richiamo orale

2. la censura scritta

3. l’esclusione

L’esclusione è la sanzione applicata agli Associati che pongono in essere condotte palesemente in contrasto con le finalità dell’Associazione e contrarie ai suoi principi ispiratori.

ART. 9

Le cariche sono tutte onorifiche e non danno diritto a compenso alcuno. Il Presidente rappresenta la Camera Forense.

La sua funzione è essenzialmente rappresentativa e nell’esercizio della stessa, partecipa a convegni, riunioni, comitati e pubbliche manifestazioni di ogni genere, facendosi portavoce delle posizioni dell’Associazione anche nei rapporti con la stampa. A tal fine può delegare il Vice Presidente o altro componente del Consiglio Direttivo. Egli dura in carica per due anni.

ART. 10

Le decisioni degli Organi della Camera Forense di Casarano sono vincolanti per gli iscritti.

ART. 11

La qualità di iscritto alla Camera Forense viene meno per dimissioni, da comunicarsi entro il 30 novembre di ogni anno, o per esclusione a causa di condotta incompatibile con l’appartenenza all’Associazione o per motivi deontologici. L’esclusione è la sanzione applicata agli Associati che pongono in essere condotte palesemente in contrasto con le finalità dell’Associazione e contrarie ai suoi principi ispiratori. Sull’applicazione della sanzione decide il Collegio dei Probiviri su istanza di un Associato, del Presidente Onorario, del Presidente o di altro componente il Consiglio Direttivo. Il procedimento di applicazione della sanzione, che ha solo valore formale, si svolge in contraddittorio tra le parti e con la necessaria partecipazione dell’Associato che può farsi assistere da un Collega.

Il mancato pagamento del contributo associativo annuo oltre il termine assegnato, la cancellazione o la radiazione dall’Albo degli Avvocati o dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati determinano la perdita della qualità di Associato della Camera Forense di Casarano.

Il Consiglio Direttivo, a proprio insindacabile giudizio, può rifiutare l’iscrizione dell’Associazione.

Sono requisiti necessari per l’ammissione a socio l’iscrizione all’Albo degli Avvocati o al registro Speciale dei Praticanti Avvocati e la mancanza di condanne penali per delitti dolosi o di sanzioni disciplinari nell’ultimo quinquennio, nonché l’esercizio continuativo della professione forense.

Non possono assumere cariche sociali, e se eletti ne decadono per incompatibilità senza necessità di delibera formale, gli avvocati che facciano parte del Consiglio dell’Ordine o del Consiglio Nazionale Forense o che ricoprano cariche presso gli Enti pubblici o gli Organismi di rappresentanza istituzionale della categoria forense, nonché gli associati che svolgano funzioni di Sindaco, Consigliere o assessore comunale, provinciale, regionale, Presidente della Regione o della Provincia ed altre cariche elettive pubbliche.. La stessa incompatibilità sussiste fino ad un anno dopo la cessazione della carica.

Nella ipotesi in cui la incompatibilità riguardi il Presidente subentra il Vice Presidente sino alla scadenza del mandato.

ART. 12

La sede legale della Camera Forense di Casarano è presso lo studio professionale del Presidente pro tempore che lo rappresenta o presso la sede che verrà istituita presso il Tribunale di Casarano.

ART. 13

La Camera Forense di Casarano può, per il perseguimento dei propri fini, accettare contributi, donazioni eredità e legati.

Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità statuarie o di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di perseguire finalità diverse da quelle indicate nell’art. 3 o da quelle ad esse connesse.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altra o altre associazioni forensi senza fini di lucro, da designarsi dall’assemblea, salvo diversa destinazione, se imposta per legge.

ART. 14

La Camera Forense di Casarano può aderire ad organismi ed associazioni giuridiche e forensi, sia nazionali che internazionali.

ART. 15

Il Consiglio direttivo potrà proporre all’Assemblea un regolamento interno.

ART. 16

Per quanto non previsto dal Presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Scarica lo Statuto della Camera Forense di Casarano in formato pdf

 
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