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La posizione della Commissione Giustizia della Camera sulla riorganizzazione della geografia giudiziaria

 

Anche la Commissione Giustizia della Camera sta per esprimere il proprio parere sul riordino della geografia giudiziaria e la soppressione delle sedi dei tribunale  “minori”( che sembrerebbe orientativamente diverso da quello espresso dalla analoga Commissione del Senato e sostanzialmente in linea con lo schema di decreto approvato dal Governo) .

Vi proponiamo, in sequenza, il nuovo parere proposto per la seduta odierna dai relatori della  Commissione, il parere proposto in precedenza dagli stessi,quello alternativo dell’On.le Vitali ( nel quale si prevede anche  la conservazione della sede di Casarano) e quello dell’On.le Ria ,contrario alla soppressione indiscriminata di tutte le sezioni distaccate. Infine il resoconto dei lavori di Commissione con i vari interventi ed il parere definitivo della Commissione sui Giudici di Pace.

A. 494
NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

1 agosto 2012

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, che, nel dare attuazione alla delega prevista dall’articolo 1, commi da 2 a 6, della legge 14 settembre 2011, n. 148, volta a riorganizzare la complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, sopprime complessivamente 37 tribunali e le corrispondenti Procure della Repubblica (oltre alla Procura della Repubblica di Giugliano in Campania) e tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale;

considerati i principi e i criteri direttivi di delega, tra i quali si richiama espressamente la lettera b) del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 148 del 2011, secondo cui la ridefinizione, anche mediante  attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuata secondo criteri oggettivi e  omogenei  che  tengano  conto dell’estensione  del  territorio,  del  numero  degli abitanti,  dei carichi  di  lavoro  e  dell’indice   delle   sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza,  anche  con  riguardo alla  situazione  infrastrutturale,  e  del  tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di  razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

rilevato che:

la relazione governativa che illustra lo schema di decreto dà conto della metodologia seguita ed in particolare  dell’elaborazione del gruppo di lavoro incaricato appositamente dal Ministro della Giustizia, nonché degli ulteriori approfondimenti effettuati dall’amministrazione giudiziaria, da cui risulta,  tra l’altro, che i parametri di riferimento per il mantenimento dei tribunali sono stati  individuati in un  bacino di utenza minimo di 200.000 abitanti e in una estensione media del territorio pari a 2.169 kmq, nell’intento di “individuare un modello ideale di ufficio giudiziario attraverso il ricorso a standard oggettivi in grado di assicurare anche l’indispensabile specializzazione dei magistrati”;

i predetti parametri  sono stati necessariamente derogati al fine di rispettare due principi di delega, secondo cui devono comunque essere mantenute le sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 (lett. a) del citato comma 2) e deve essere garantito che, all’esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d’appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica (lett. g) del citato comma 2);

considerato che:

la scelta di fondo del legislatore delegante di mantenere i Tribunali sede di capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, come da lettera a) dell’art. 1, seppur ancorata ad un criterio obbiettivo, presta il fianco a critiche nel momento in cui è in atto un processo di razionalizzazione delle province italiane e, quindi della geografia degli apparati amministrativi di riferimento.

anche l’attuazione della  regola di mantenimento in ogni distretto di Corte di Appello di  non meno di tre degli attuali tribunali con relative Procure della Repubblica (la cosiddetta regola del tre) crea, alla luce dello schema di decreto in esame nel suo complesso, irragionevoli discriminazioni, che non trovano nemmeno adeguata giustificazione sulla base dei criteri di efficienza e razionalità, come ha rilevato in senso critico anche il CSM nel suo parere rilevando che “la previsione si ancora ad un principio aritmetico  che mal si concilia con un’analisi  delle specifiche esigenze dei distretti”;

al riguardo la Camera dei deputati ha approvato il 3 luglio 2012 l’ordine del giorno n. 9/05273-A/063, sottoscritto da parlamentari di tutti gruppi,  con  cui si impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie, comprese anche quelle normative eventualmente d’urgenza, affinché sia soppresso o, comunque, non trovi attuazione, il principio di cui alla lettera f) dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n 148 (la cosiddetta regola del tre).

richiamata l’istruttoria effettuata in Commissione al fine di verificare la completa ed adeguata attuazione dei principi e dei criteri di delega e, quindi, gli effetti sul risparmio di spesa nonché il miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario che dovrebbe essere conseguente alla  razionalizzazione delle risorse umane e materiali ed a una più equilibrata distribuzione sul territorio dei vari tribunali;

considerato che la Commissione nell’intento di verificare l’attuazione dei criteri  concorrenti della delega, in ordine alla soppressione di Tribunali subprovinciali, ha tratto elementi di valutazione rilevanti oltre che dalla documentazione trasmessa sia da organi ed enti pubblici anche di natura giudiziaria nonché da operatori del diritto interessati alla riforma, e dalle audizioni svolte nell’ambito dell’indagine conoscitive, tra le quali si ricordano quelle  dei procuratori distrettuali,  anche  dall’esame delle osservazioni richieste ai Consigli giudiziari al fine di avere un quadro delle diverse situazioni locali filtrato da istanze particolaristiche;

sottolineato che nel corso dell’istruttoria sono state trasmesse alla Commissione diverse osservazioni da parte di operatori della giustizia che hanno messo in evidenza gravi questioni attinenti all’attuale assetto della geografia giudiziaria, come ad esempio quelle relative agli ambiti territoriali dei distretti di Corte d’appello, che non possono essere affrontate dal provvedimento in esame in quanto non riconducibili ai principi e criteri direttivi di delega;

rilevato che dalla istruttoria compiuta sono stati individuati:

1) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in quanto situati in aree caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata, tenuto conto anche della specificità territoriale del bacino di utenza e della situazione infrastrutturale:

a) per il distretto di Bari, si è rilevata la necessità di mantenere il Tribunale di Lucera, accorpandovi il territorio della sezione di San Severo,, non solo per consentire un riequilibrio finalizzato all’efficienza dei due tribunali, ma soprattutto per garantire un’adeguata risposta alla criminalità organizzata, ricordando che da una nota depositata in Commissione risulta che il Procuratore della Repubblica di Lucera  ha segnalato al procuratore generale di Bari l’impatto eccezionale sul territorio di Lucera della mafia di san  Nicandro Garganico, con chiari collegamenti con la mafia foggiana;

b) per il distretto di Catania si è rilevata la necessità di mantenere il Tribunale di Caltagirone (151.000 abitanti), che potrebbe accorpare i comuni di Ramacca, Castel di Judica, Raddusa, ed il mantenimento di Niscemi in considerazione della estrema difficoltà di collegamento tra i comuni che ricadono nel circondario e dell’alto tasso di impatto della criminalità organizzata nella zona, nella quale  operano, come risulta dalla relazione del Procuratore distrettuale depositata, due famiglie appartenenti a Cosa nostra (La Rocca a Caltagirone e Oliva a Ramacca) oltre ad esservi infiltrazioni dei clan Cappello e Laudani di Catania, e come risulta dal parere del consiglio giudiziario nonché in applicazione della lettera E, comma 2, articolo 1 della legge delega.

c) per il distretto di Catanzaro, si è rilevata la necessità di mantenere i Tribunali di Castrovillari, Lamezia Terme, Paola e Rossano, stante la particolare conformazione del territorio, che  si sviluppa per 300 km e attraversa la dorsale appenninica che separa il versante ionico da quello tirrenico con  a nord  il massiccio del Pollino e al centro la Sila  e rende estremamente difficili i collegamenti all’interno della Regione, nonchè  il  grave impatto del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso, come rappresentato dal Procuratore distrettuale Lombardo.  Qualora non sia possibile mantenere tutti i predetti tribunali si ritiene in subordine necessario di non sopprimere quei Tribunali che per la distanza chilometrica dalla sede provinciale, il carico di lavoro, il bacino d’utenza, la particolare difficoltà dei collegamenti stradali e con i mezzi pubblici e l’incidenza della criminalità organizzata garantiscono nel territorio di riferimento presidi  di legalità necessari  per il funzionamento della giustizia;

d) per il distretto di Palermo, si è rilevata la necessità di mantenere il tribunale di Sciacca, non solo per l’inadeguatezza dei collegamenti tra i comuni del circondario-zona occidentale della provincia di Agrigento e il capoluogo di provincia (inesistenza di rete ferroviaria e di autoservizi urbani), ma anche e soprattutto perché insiste in contesti territoriali caratterizzati da un’alta densità criminale (a 30 km da Sciacca  vi è il comune di Castelvetrano, residenza della famiglia di Messina Denaro) come avvalorato dalla audizione del  Procuratore distrettuale, dott. Messineo;

e) per il distretto di Roma, si è rilevata la necessità di mantenere  il  tribunale di Cassino (59 comuni, di cui 5 campani, 225.000 abitanti, superficie 1.885 kmq) cui potrebbe essere accorpata la sezione di Gaeta, che ha un bacino di 105.000 abitanti con  nove comuni situati ad una distanza da Cassino inferiore della metà rispetto a Latina,  in considerazione dell’alto tasso di impatto della criminalità organizzata derivante dalle infiltrazioni camorristiche. Sul punto è significativa la relazione del Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma nell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2012.

2) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in presenza di strutture  dedicate agli uffici giudiziari, di recente costruzione e realizzazione, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche:

la Commissione ha  inoltre  proceduto a verificare l’attuazione del   principio di delega  volto a  realizzare risparmi di spesa  oltre che  incremento di efficienza degli Uffici giudiziaria e ha  individuato all’esito dell’indagine conoscitiva  strutture  di recente costruzione e realizzazione, specificatamente destinate a ospitare Tribunali sub Provinciali, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche a carico del Ministero della Giustizia ,e la cui  mancata utilizzazione, in caso di soppressione del relativo ufficio Giudiziario, è sicuramente contraria ai principi della delega oltre che ai principi di buona amministrazione, come è il caso:

a) del Tribunale di Chiavari, ove è stato realizzato un nuovo palazzo di giustizia per 14 milioni di euro, di cui 8,7 a carico del Ministero della Giustizia,  costituito da una superficie di 8.900 mq adiacente alla sede del commissariato di polizia e alla casa circondariale, che risulta connessa direttamente con il nuovo palazzo, dove la Cisia ha realizzato un progetto di cablaggio;

b) del tribunale di Bassano del Grappa, costituito da una superficie di 3500 mq,  per il quale l’erario ha speso 12. milioni di euro destinati al completamento della città della giustizia. In tal caso si potrebbe procedere anche all’accorpamento di territori limitrofi omogenei, quale, ad esempio, Cittadella;

c) del tribunale di Castrovillari  dove sono presenti due palazzi di giustizia, uno di nuova costruzione, con un’aula bunker collegata con un tunnel alla casa circondariale, l’unica con sezione femminile nel distretto.

3) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in quanto necessari per decongestionare le aree metropolitane:

la Commissione ha  altresì rilevato,sempre alla luce degli elementi acquisiti nel corso della indagine conoscitiva, che  il criterio  di delega secondo cui la ridefinizione della geografia giudiziaria  doveva essere  realizzato  ,anche mediante trasferimento  di   territori dall’attuale  circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare  il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane, non è stato adeguatamente attuato. In particolare si è rilevato che:

a) nel distretto del Piemonte e Valle d’Aosta  è necessario – come sostenuto dal Consiglio giudiziario di Torino e, nel corso dell’audizione presso la Commissione giustizia dal rappresentante della  procura della Repubblica – il mantenimento del Tribunale di Pinerolo, previo accorpamento dei territori limitrofi ed omogenei. Si ricorda peraltro che la linea ferroviaria Pinerolo-Torre Pellice è stata recentemente soppressa, per cui l’accorpamento realizzato dallo schema di decreto creerebbe agli utenti notevoli difficoltà di collegamento;

b) sempre nel medesimo distretto, è necessaria  la rimodulazione geografica del circondario del Tribunale di Torino nel cui territorio si deve prevedere l’accorpamento  del territorio dell’aeroporto di Caselle, nonché dei comuni di Leinì e Rivarolo, facenti parte della sezione distaccata di Ciriè, i cui consigli comunali sono stati entrambi sciolti per infiltrazioni mafiose, nonché della sezione distaccata di Chivasso, per il quale è stata avviata la procedura per un eventuale scioglimento per infiltrazioni mafiose. Sul punto, è significativa l’audizione del Procuratore aggiunto distrettuale di Torino che ha  rappresentato anche la posizione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale di Torino;

c) nel distretto di Milano la sezione distaccata di Rho, che integra l’area metropolitana di Milano con cui ha efficienti collegamenti pubblici di trasporto locale, non  può ragionevolemente essere  accorpata al tribunale di Busto Arsizio, geograficamente ed economicamente estraneo al suo territorio e raggiungibile con difficoltà.

d) nel  distretto di Napoli,  la istituzione del tribunale di Napoli Nord, che sostituisce quello di Giugliano istituito nel 1999  e mai realizzato, è assolutamente inadeguata  a decongestionare il Tribunale di Napoli,  in quanto,  come rilevato dal Consiglio Giudiziario  di Napoli, dall’Anm e dal CSM, non  è  prevista una procura ad esso specificamente collegata, è  privo anche dell’ufficio GIP,  ha un organico  esiguo rispetto ad un bacino di utenza pari a 690.000 abitanti ed all’alta densità criminale. Diversa la valutazione potrebbe avere, proprio per garantire la funzionalità degli uffici e  un’adeguata risposta alla criminalità organizzata, la istituzione di un  secondo tribunale sub provinciale  dotato di proprio ufficio di procura circondariale , che possa decongestionare Napoli ma anche riaffermare un presidio di legalità in zone ad alta densità camorristica, comprendendo oltre ai comuni delle sezioni di Afragola, Casoria, Frattamaggiore, Marano di Napoli (680.000 abitanti) anche il territorio della sezione distaccata di   Aversa (244.000 abitanti).

4) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in ragione della grande estensione territoriale del Circondario, come è il caso:

a) in Piemonte, della provincia di Cuneo, che si estende per 6.903 kmq (più ampia dell’intera Liguria, che misura 5.402 kmq nella quale sono stati mantenuti quattro tribunali) e dove il Tribunale di Mondovì è quello con la maggiore estensione territoriale fra quelli aventi sede in Comuni “non capoluogo” della Corte d’Appello di Torino, con 1.666 kmq. Provincia nella quale si articola un tessuto produttivo costituito da 80.000 piccole e medie imprese, come risulta dalla nota del Presidente Provincia depositata, e per la quale lo schema di  decreto prevede, in maniera non razionale, la soppressione di tutti i tre tribunali (Alba, Mondovì e Saluzzo) e il mantenimento del solo tribunale provinciale di Cuneo.  Si propone il mantenimento almeno di un Tribunale sub provinciale  attraverso l’attribuzione ad un attuale circondario di una ulteriore area limitrofa ed omogenea che porti ad una estensione territoriale complessiva del nuovo circondario congrua rispetto al parametro di riferimento individuato dal legislatore delegato in 2.169 Kmq;

b) in Calabria, il circondario del Tribunale di Castrovillari ha una estensione di 2.029,3 Kmq;

c) in Puglia, il circondario del Tribunale di Lucera ha una estensione di 2.813,7 Kmq.

5) Incongruità di alcuni accorpamenti che possono avere incidenza negativa, comportando forti disagi organizzativi  e funzionali sia per gli utenti che per  il servizio giustizia quali:

a)    nel distretto della Corte d’appello di Salerno, il Tribunale di Sala Consilina viene assegnato addirittura al circondario del più piccolo Tribunale di Lagonegro, del distretto della Corte d’appello di Potenza, nella regione Basilicata, come rilevato criticamente dal Procuratore distrettuale, dal Consiglio giudiziario e dall’ANM, mentre deve essere mantenuto nel distretto della Corte d’appello di Salerno;

b) nel distretto di Perugia  la  sezione distaccata di Todi è stata erroneamente accorpata a Terni o Spoleto, mentre geograficamente  deve essere accorpata a Perugia, data la breve distanza e la facilità di comunicazione lungo la direttrice nord-sud (E45 e rinnovata Flaminia).

c) nel distretto di Ancona, il Tribunale di Urbino, è stato accorpato al Tribunale di Pesaro, pur trattandosi di  capoluogo di Provincia (Pesaro Urbino ) in base al  RD 22.12.1860  n. 4495, per cui  doveva essere  escluso dalla  secca soppressione in base al tenore letterale  dell’art. 1della  lettera a) della legge delega, tanto più che l’andamento orografico della provincia  e la disposizione delle principali vie di comunicazioni che si collocano ad ovest ed est rendono complessa se non problematica  la circolazione sia a nord che a sud ,sia nelle zone appenniniche . Inoltre ove si ritenesse applicabile la tutela della legge sulla montagna agli uffici giudiziari, si dovrebbe riordinare il circondario di Camerino accorpando la sezione distaccata di Fabriano.

d) nel distretto di Venezia, i territori di Arqua Petrarca, Battaglia Terme, Galzignano Terme, Monselice e Montegrotto Terme  per omogeneità territoriale, devono  essere accorpati al tribunale di Padova anziché, come risulta dallo schema governativo, al tribunale di Rovigo; così come  la sezione di Legnago è omogenea in gran parte al territorio di Verona anzichè a quello di  Rovigo, il cui vecchio palazzo di giustizia ,tra l’latro è appena sufficiente  a ospitare l’attuale personale  e le attività in essere, come evidenziato dall’ANM;

d-bis) nel distretto di Trieste l’eventuale soppressione del circondario di Tolmezzo, dotato tra l’altro di una estensione territoriale di notevole ampiezza (oltre 2169 kmq) che coinvolge addirittura il confine di Stato, provoca conseguenze non indifferenti in ordine al frazionamento territoriale del circondario del tribunale di Udine, una parte del quale,  finendo per essere accorpata al circondario di Gorizia, comporterebbe un notevole aumento della distanza tra i comuni periferici e la sede del tribunale accorpante, distanza che, in tali casi, potrebbe raggiungere quasi i cento chilometri.
La sezione distaccata di Palmanova deve essere accorpata per omogeneità territoriale al circondario di Udine.

e) nel  distretto della Corte d’Appello di Potenza, l’ottemperanza alla regola dei tre tribunali suggerisce unitamente agli altri criteri concorrenti di valutare adeguatamente la individuazione del terzo del terzo tribunale, in aggiunta a quelli di Potenza e Matera, tenendo conto dei principi e criteri di delega;

ritenuto comunque opportuno, nella definizione della mappatura delle circoscrizioni giudiziarie, tenere conto dell’omogeneità dei territori e dei comuni, in considerazione delle numerose osservazioni pervenute;

rilevato che intende esercitare la delega provvedendo alla soppressione di tutte le sezioni distaccate in quanto  sostanzialmente rappresentano un residuato delle vecchie preture mandamentali sopravvissute  sia all’introduzione delle preture circondariali della legge n. 30/1989, sia alla riforma del giudice unico di primo grado, introdotta dal D.lgs. 19/2/1998 n. 51. Tale scelta talvolta può creare disagio per i cittadini,  che vedranno perdere  una prossimità con l’Ufficio giudiziario ,in attesa di un sicuro miglioramento  della funzionalità complessiva  dell’organizzazione giudiziaria  che deve  rappresentare il principale obiettivo della  riforma della geografia giudiziaria . Anche al fine  di superare l’eccessiva discrezionalità o casualità insita  nella disposizione transitoria di cui all’art. 7 dello schema di decreto che prevede “che il Ministro della Giustizia può decidere di continuare a disporre per un massimo di 5 anni degli edifici già sede dei tribunali e delle sezioni distaccate soppresse senza che lo Stato debba corrispondere ai comuni alcun rimborso spese”, appare opportuno:

a) il mantenimento dei tribunali sub provinciali soppressi, quali “presidi territoriali di giustizia” dei Tribunali accorpanti, per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, anche in attesa del completamento della informatizzazione degli Uffici giudiziari e della realizzazione degli “sportelli telematici della giustizia”;

b) il mantenimento, sempre per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, di quelle sole Sezioni distaccate, anche previo accorpamento, attualmente esistenti che per carico di lavoro riferito alle sopravvenienze , bacino di utenza, estensione territoriale ( in alcuni casi più ampio della sede accorpante ), caratteristiche specifiche della collocazione geografica, quale ad esempio l’insularità e le peculiarità delle zone montane o di confine, risultano  oggettivamente necessarie  per ovviare, soprattutto nella prima fase di attuazione, disagi organizzativi per la popolazione e funzionali per il servizio giustizia. Sul punto si rinvia alle oggettive indicazioni provenienti dai Consigli giudiziari, che si intendono richiamate integralmente;

c) sopprimere il comma 4 dell’articolo 7 dello schema di decreto che pone a carico del comune, in deroga alla normativa vigente, le spese di gestione e manutenzione degli immobili degli uffici giudiziari che rimangono attive come sezioni distaccate o presidi territoriali di legalità;

rilevato che:

l’art. 1, comma 2, lett. i) della legge delega stabilisce che con decreto del ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura sono determinate le piante organiche  dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il Tribunale e che tale previsione è riportata nell’art. 4 comma 3 dello schema di decreto legislativo. Ciò è rilevante  in quanto se da un lato  non  si dà per scontato che  gli Uffici accorpanti siano  la sommatoria di quelli accorpati, ma  si esige  che la revisione della geografia giudiziaria sia accompagnata  da una rimodulazione delle piante  organiche in ragione delle oggettive esigenze dimensionali e territoriali delle nuove arre organizzative, che debbono essere riferite quindi  non solo al rapporto  tra popolazione e  numero dei magistrati, ma alla qualità del contenzioso (pendenze, sopravvenienze, definizioni)  che tenga conto delle  specificità territoriali sociali ,economici  e della criminalità organizzata;

è necessario comunque che il decreto legislativo fissi un termine per l’adozione delle nuove piante organiche  che deve essere comunque precedente alla  sua efficacia   e che come segnalato dall’ANM dovrà riguardare anche  gli uffici di sorveglianza che a seguito della modifica delle circoscrizioni territoriali dei Tribunali potrebbero mutare le proprie competenze;

osservato che il termine di diciotto mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale , previsto dall’art. 10  dello schema di decreto legislativo  per stabilirne l’efficacia appare troppo rigido ed eccessivamente lungo, in quanto il termine congruo può essere di sei mesi,  eventualmente prorogabile con decreto, previo parere del CSM, per una sola volta e per un pari periodo;

rilevato che:

lo schema di decreto non procede in maniera adeguata all’attuazione de principio di delega  previsto dalla lettera b) del citato articolo 1, comma 2,  secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuata secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto anche della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;

non è stata affrontata adeguatamente la problematica relativa al decongestionamento delle aree metropolitane di Roma e Milano. Per quanto riguarda Roma, il Consiglio giudiziario segnala che “il mancato ampliamento del territorio del circondario del tribunale di Rieti contrasta con il criterio di omogeneità previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge n. 148 del 14 settembre 2011 e non soddisfa l’esigenza di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. A tale riguardo si rileva come il tribunale di Rieti sarebbe in grado, per la situazione infrastrutturale di garantire il servizio giustizia anche ad altri ulteriori territori, andando ad alleviare la nota situazione di ingolfamento che caratterizza i limitrofi tribunali di Roma e soprattutto Tivoli”. In ordine all’area di Milano, è opportuno valutare la razionalità dell’accorpamento in un unico circondario, quale quello del tribunale di Pavia, degli uffici giudiziari dei tribunali di Vigevano e Voghera nonché della sezione distaccata di Abbiategrasso, con una estensione territoriale complessiva superiore a 3.000 Kmq. E’ importante inoltre considerare l’identità territoriale unica dei comuni del Magentino e dell’Abbiatense;

in riferimento al comma 3 dell’articolo 10 dello schema di decreto, che differisce di tre anni l’efficacia delle disposizione relative agli uffici giudiziaria de L’Aquila e di Chieti, osservato che:

occorre evidenziare che il grave terremoto che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile del 2009 ha determinato gravi danni anche alle strutture giudiziarie: gli uffici giudiziari siti in L’Aquila sono stati completamente distrutti, mentre gli uffici giudiziari di Chieti sono parzialmente inagibili, tanto che essi, unici uffici pubblici siti in un comune non ricompreso tra quelli del cratere sismico, in forza di OPCM n. 3916 del 10/1/2011, sono stati ammessi alla fruizione dei fondi stanziati per la ricostruzione post sisma;

la legge delega n. 148/2011 ha previsto all’art. 1 comma 5 bis (norma introdotta dall’art. 1 comma 3 della legge n. 14/2012) che “in virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali de L’Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l’esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sede nelle province de L’Aquila e di Chieti è differito di tre anni”;

la predetta norma ha inteso rinviare ogni valutazione in ordine al riassetto della geografia giudiziaria in Abruzzo in quanto non è possibile effettuare oggi un giudizio di prognosi e di valutazione in ordine alla situazione delle infrastrutture, dell’economia, sociale e burocratica che si determinerà nella regione Abruzzo tra tre anni che, ferma restando la fissazione dei criteri di esercizio della delega come stabiliti nella bozza di decreto delegato, potrà essere effettuata con piena cognizione solo successivamente quando la situazione in Abruzzo dovrà essere comunque avviata a soluzione, con particolare riferimento alle  infrastrutture;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il provvedimento sia modificato secondo tutte le indicazioni riportate in premessa, anche con peculiare riferimento sia ai tribunali che alle sezioni distaccate.

 

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 luglio 2012
692.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e 494. degli uffici del pubblico ministero. Atto n.
PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI
La Commissione giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo    recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, che, nel dare attuazione alla delega prevista dall’articolo 1, commi 148, volta a riorganizzare la da 2 a 6, della legge 14 settembre 2011, n. complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, sopprime complessivamente 37 tribunali e le corrispondenti Procure della Repubblica (oltre alla Procura della Repubblica di Giugliano in Campania) e tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale;
considerati i principi e i criteri    direttivi di delega, tra i quali si richiama espressamente la lettera b) 148 del 2011, del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuata secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificita’ territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
rilevato che:
la relazione governativa che illustra    lo schema di decreto dà conto della metodologia seguita ed in particolare dell’elaborazione del gruppo di lavoro incaricato appositamente dal Ministro della Giustizia, nonché degli ulteriori approfondimenti effettuati dall’amministrazione giudiziaria, da cui risulta, tra l’altro, che i parametri di riferimento per il mantenimento dei tribunali sono stati individuati in un bacino di utenza minimo di 200.000 abitanti e in una estensione media del territorio pari a 2.169 kmq, nell’intento di «individuare un modello ideale di ufficio giudiziario attraverso il ricorso a standard oggettivi in grado di assicurare anche l’indispensabile specializzazione dei magistrati»;
i    predetti parametri sono stati necessariamente derogati al fine di rispettare due principi di delega, secondo cui devono comunque essere mantenute le sedi di tribunale nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 (lett. a) del citato comma 2) e deve essere garantito che, all’esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d’appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica (lett. g) del citato comma 2);
considerato che:
la scelta di fondo del    legislatore delegante di mantenere i Tribunali sede di capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, come da lettera a) dell’articolo 1, seppur ancorata ad un criterio obbiettivo, presta il fianco a critiche nel momento in cui è in atto un processo di razionalizzazione delle province italiane e, quindi della geografia degli apparati amministrativi di riferimento; Pag. 58
anche l’attuazione della regola di mantenimento in ogni    distretto di Corte di Appello di non meno di tre degli attuali tribunali con relative Procure della Repubblica (la cosiddetta regola del tre) crea, alla luce dello schema di decreto in esame nel suo complesso, irragionevoli discriminazioni, che non trovano nemmeno adeguata giustificazione sulla base dei criteri di efficienza e razionalità, come ha rilevato in senso critico anche il CSM nel suo parere rilevando che «la previsione si ancora ad un principio aritmetico che mal si concilia con un’analisi delle specifiche esigenze dei distretti»;
al riguardo la Camera dei deputati ha approvato il 3 luglio    9/05273-A/063, sottoscritto da parlamentari di tutti 2012 l’ordine del giorno n. gruppi, con cui si impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie, comprese anche quelle normative eventualmente d’urgenza, affinché sia soppresso o, comunque, non trovi attuazione, il principio di cui alla lettera f) dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n 148 (la cosiddetta regola del tre).
richiamata l’istruttoria effettuata    in Commissione al fine di verificare la completa ed adeguata attuazione dei principi e dei criteri di delega e, quindi, gli effetti sul risparmio di spesa nonché il miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario che dovrebbe essere conseguente alla razionalizzazione delle risorse umane e materiali ed a una più equilibrata distribuzione sul territorio dei vari tribunali;
considerato che la Commissione nell’intento di verificare l’attuazione    dei criteri concorrenti della delega, in ordine alla soppressione di Tribunali subprovinciali, ha tratto elementi di valutazione rilevanti oltre che dalla documentazione trasmessa sia da organi ed enti pubblici anche di natura giudiziaria nonché da operatori del diritto interessati alla riforma, e dalle audizioni svolte nell’ambito dell’indagine conoscitive, tra le quali si ricordano quelle dei procuratori distrettuali, anche dall’esame delle osservazioni richieste ai Consigli Giudiziari al fine di avere un quadro delle diverse situazioni locali filtrato da istanze particolaristiche;
sottolineato che nel corso dell’istruttoria sono state trasmesse alla    Commissione diverse osservazioni da parte di operatori della giustizia che hanno messo in evidenza gravi questioni attinenti all’attuale assetto della geografia giudiziaria, come ad esempio quelle relative agli ambiti territoriali dei distretti di Corte d’appello, che non possono essere affrontate dal provvedimento in esame in quanto non riconducibili ai principi e criteri direttivi di delega;
rilevato che dalla istruttoria compiuta sono stati   individuati:
1) Tribunali non suscettibili di essere soppressi in quanto    situati in aree caratterizzate da fenomeni di criminalità organizzata, tenuto conto anche della specificità territoriale del bacino di utenza e della situazione infrastrutturale:
a)     per il distretto di Bari, si è rilevata la necessità di mantenere il Tribunale di Lucera, accorpandovi il territorio della sezione di San Severo, non solo per consentire un riequilibrio finalizzato all’efficienza dei due tribunali, ma soprattutto per garantire un’adeguata risposta alla criminalità organizzata, ricordando che da una nota depositata in Commissione risulta che il Procuratore della Repubblica di Lucera ha segnalato al procuratore generale di Bari l’impatto eccezionale sul territorio di Lucera della mafia di san Nicandro Garganico, con chiari collegamenti con la mafia foggiana;
b)     per il distretto di Catania si è rilevata la necessità di mantenere il Tribunale di Caltagirone (151.000 abitanti), che potrebbe accorpare i comuni di Ramacca, Castel di Judica, Raddusa, e Niscemi in considerazione della estrema difficoltà di collegamento tra i comuni che ricadono nel circondario e dell’alto tasso di impatto della criminalità organizzata nella zona, nella quale operano, come risulta dalla relazione del Procuratore distrettuale Pag. 59depositata, due famiglie appartenenti a Cosa nostra (La Rocca a Caltagirone e Oliva a Ramacca) oltre ad esservi infiltrazioni dei clan Cappello e Laudani di Catania;
c)     per il distretto di Catanzaro, si è rilevata la necessità di mantenere i Tribunali di Castrovillari, Lamezia Terme, Paola e Rossano, stante la particolare conformazione del territorio, che si sviluppa per 300 km e attraversa la dorsale appenninica che separa il versante ionico da quello tirrenico con a nord il massiccio del Pollino e al centro la Sila e rende estremamente difficili i collegamenti all’interno della Regione, nonché il grave impatto del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso, come rappresentato dal Procuratore distrettuale Lombardo. Qualora non sia possibile mantenere tutti i predetti tribunali si ritiene in subordine necessario di non sopprimere quei Tribunali che per la distanza chilometrica dalla sede provinciale, il carico di lavoro, il bacino d’utenza, la particolare difficoltà dei collegamenti stradali e con i mezzi pubblici e l’incidenza della criminalità organizzata garantiscono nel territorio di riferimento presidi di legalità necessari per il funzionamento della giustizia;
d)     per il distretto di Palermo, si è rilevata la necessità di mantenere il tribunale di Sciacca, non solo per l’inadeguatezza dei collegamenti tra i comuni del circondario-zona occidentale della provincia di Agrigento e il capoluogo di provincia (inesistenza di rete ferroviaria e di autoservizi urbani), ma anche e soprattutto perché insiste in contesti territoriali caratterizzati da un’alta densità criminale (a 30 km da Sciacca vi è il comune di Castelvetrano, residenza della famiglia di Messina Denaro) come avvalorato dalla audizione del Procuratore distrettuale, dott. Messineo;
e)     per il distretto di Roma, si è rilevata la necessità di mantenere il tribunale di Cassino (59 comuni, di cui 5 campani, 225.000 abitanti, superficie 1.885 kmq) cui potrebbe essere accorpata la sezione di Gaeta, che ha un bacino di 105.000 abitanti con nove comuni situati ad una distanza da Cassino inferiore della metà rispetto a Latina, in considerazione dell’alto tasso di impatto della criminalità organizzata derivante dalle infiltrazioni camorristiche. Sul punto è significativa la relazione del Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma nell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2012.
2) Tribunali non    suscettibili di essere soppressi in presenza di strutture dedicate agli uffici giudiziari, di recente costruzione e realizzazione, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche:
la Commissione ha inoltre    proceduto a verificare l’attuazione del principio di delega volto a realizzare risparmi di spesa oltre che incremento di efficienza degli Uffici giudiziaria e ha individuato all’esito dell’indagine conoscitiva strutture di recente costruzione e realizzazione, specificatamente destinate a ospitare Tribunali sub Provinciali, che hanno comportato notevoli investimenti di risorse pubbliche a carico del Ministero della Giustizia, e la cui mancata utilizzazione, in caso di soppressione del relativo ufficio Giudiziario, è sicuramente contraria ai principi della delega oltre che ai principi di buona amministrazione, come è il caso:
a)     del Tribunale di Chiavari, ove è stato realizzato un nuovo palazzo di giustizia per 14 milioni di euro, di cui 8,7 a carico del Ministero della Giustizia, costituito da una superficie di 8.900 mq adiacente alla sede del commissariato di polizia e alla casa circondariale, che risulta connessa direttamente con il nuovo palazzo, dove la Cisia ha realizzato un progetto di cablaggio;
b)     del tribunale di Bassano del Grappa, costituito da una superficie di 3500 mq, per il quale l’erario ha speso 12. milioni di euro destinati al completamento della cittadella della giustizia. In tal caso si potrebbe procedere anche all’accorpamento di territori limitrofi omogenei, quale, ad esempio, Cittadella;Pag. 60
c)     del tribunale di Castrovillari dove sono presenti due palazzi di giustizia, uno di nuova costruzione, con un’aula bunker collegata con un tunnel alla casa circondariale, l’unica con sezione femminile nel distretto.
3) Tribunali    non suscettibili di essere soppressi in quanto necessari per decongestionare le aree metropolitane:
la Commissione ha altresì rilevato, sempre alla luce    degli elementi acquisiti nel corso della indagine conoscitiva, che il criterio di delega secondo cui la ridefinizione della geografia giudiziaria doveva essere realizzato, anche mediante trasferimento di territori dall’attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane, non è stato adeguatamente attuato. In particolare si è rilevato che:
a)     nel distretto del Piemonte e Valle d’Aosta è necessario – come sostenuto dal Consiglio giudiziario di Torino e, nel corso dell’audizione presso la Commissione Giustizia dal rappresentante della procura della Repubblica – il mantenimento del Tribunale di Pinerolo, cui dovrebbero essere accorpati i territori di Moncalieri e Susa, per mantenere unicità di giurisdizione nelle due valli. Val di Susa e Val Chisone. Si ricorda peraltro che la linea ferroviaria Torino-Pinerolo è stata recentemente soppressa, per cui l’accorpamento realizzato dallo schema di decreto creerebbe agli utenti notevoli difficoltà di collegamento;
b)     sempre nel medesimo distretto, è necessaria la rimodulazione geografica del circondario del Tribunale di Torino nel cui territorio si deve prevedere l’accorpamento del territorio dell’aeroporto di Caselle, nonché dei comuni di Leinì e Rivarolo, facenti parte della sezione distaccata di Ciriè, i cui consigli comunali sono stati entrambi sciolti per infiltrazioni mafiose, nonché della sezione distaccata di Chivasso, per il quale è stata avviata la procedura per un eventuale scioglimento per infiltrazioni mafiose. Sul punto, è significativa l’audizione del Procuratore aggiunto distrettuale di Torino che ha rappresentato anche la posizione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale di Torino;
c)     nel distretto di Milano la sezione distaccata di Rho, che integra l’area metropolitana di Milano con cui ha efficienti collegamenti pubblici di trasporto locale, non può ragionevolemente essere accorpata al tribunale di Busto Arsizio, geograficamente ed economicamente estraneo al suo territorio e raggiungibile con difficoltà.
d)     nel distretto di Napoli, la istituzione del tribunale di Napoli Nord, che sostituisce quello di Giugliano istituito nel 1999 e mai realizzato, è assolutamente inadeguata a decongestionare il Tribunale di Napoli, in quanto, come rilevato dal Consiglio Giudiziario di Napoli, dall’Anm e dal CSM, non è prevista una procura ad esso specificamente collegata, è privo anche dell’ufficio GIP, ha un organico esiguo rispetto ad un bacino di utenza pari a 690.000 abitanti ed all’alta densità criminale. Diversa la valutazione potrebbe avere, proprio per garantire la funzionalità degli uffici e un’adeguata risposta alla criminalità organizzata, la istituzione di un secondo tribunale sub provinciale dotato di proprio ufficio di procura circondariale, che possa decongestionare Napoli ma anche riaffermare un presidio di legalità in zone ad alta densità camorristica, comprendendo oltre ai comuni delle sezioni di Afragola, Casoria, Frattamaggiore, Marano di Napoli (680.000 abitanti) anche il territorio della sezione distaccata di Aversa (244.000 abitanti).
4)    Tribunali non suscettibili di essere soppressi in ragione della grande estensione territoriale del Circondario, come è il caso:
a)     in Piemonte, della provincia di Cuneo, che si estende per 6.903 kmq (più ampia dell’intera Liguria, che misura 5.402 kmq nella quale sono stati mantenuti quattro tribunali) e dove il Tribunale di Mondovì è quello con la maggiore estensione territoriale fra quelli aventi sede in Pag. 61Comuni «non capoluogo» della Corte d’Appello di Torino, con 1.666 kmq. Provincia nella quale si articola un tessuto produttivo costituito da 80.000 piccole e medie imprese, come risulta dalla nota del Presidente Provincia depositata, e per la quale lo schema di decreto prevede, in maniera non razionale, la soppressione di tutti i tre tribunali (Alba, Mondovì e Saluzzo) e il mantenimento del solo tribunale provinciale di Cuneo. Si propone il mantenimento almeno di un Tribunale sub provinciale attraverso l’attribuzione ad un attuale circondario di una ulteriore area limitrofa ed omogenea che porti ad una estensione territoriale complessiva del nuovo circondario congrua rispetto al parametro di riferimento individuato dal legislatore delegato in 2.169 Kmq;
b)     in Calabria, il circondario del Tribunale di Castrovillari ha una estensione di 2.029,3 Kmq;
c)     in Puglia, il circondario del Tribunale di Lucera ha una estensione di 2.813,7 Kmq.
5) Incongruità    di alcuni accorpamenti che possono avere incidenza negativa, comportando forti disagi organizzativi e funzionali sia per gli utenti che per il servizio giustizia quali:
a)     nel distretto di Salerno, il tribunale di Sala Consilina, viene assegnato addirittura al circondario del più piccolo tribunale di Lagonegro, del distretto di Potenza, nella regione Basilicata. Il Procuratore distrettuale, il Consiglio Giudiziario e l’Anm hanno rappresentatola necessità che il tribunale di Sala Consilina sia accorpato a quello di Vallo della Lucania, in modo da consentire la creazione di un tribunale di medie dimensioni con un territorio omogeneo di circa 200.000 abitanti, situato sempre nel distretto di Salerno;
b)     nel distretto di Perugia la sezione distaccata di Todi è stata erroneamente accorpata a Terni o Spoleto, mentre geograficamente deve essere accorpata a Perugia, data la breve distanza e la facilità di comunicazione lungo la direttrice nord-sud (E45 e rinnovata Flaminia).
c)     nel distretto di Ancona, il Tribunale di Urbino, è stato accorpato al Tribunale di Pesaro, pur trattandosi di capoluogo di 4495, per cui doveva Provincia (Pesaro Urbino) in base al RD 22.12.1860 n. essere escluso dalla secca soppressione in base al tenore letterale dell’articolo 1 della lettera a) della legge delega, tanto più che l’andamento orografico della provincia e la disposizione delle principali vie di comunicazioni che si collocano ad ovest ed est rendono complessa se non problematica la circolazione sia a nord che a sud, sia nelle zone appenniniche. Il Consiglio giudiziario segnala l’opportunità di accorpare la sezione distaccata di Fano di 111.719 collocato in zona pedemontana Urbino, anziché a Pesaro, anche per garantire una migliore funzionalità delle strutture edilizie esistenti;
d)     nel distretto di Venezia, i territori di Arqua Petrarca, Battaglia Terme, Galzignano Terme, Monselice e Montegrotto Terme per omogeneità territoriale, devono essere accorpati al tribunale di Padova anziché, come risulta dallo schema governativo, al tribunale di Rovigo; così come la sezione di Legnago è omogenea in gran parte al territorio di Verona anziché a quello di Rovigo, il cui vecchio palazzo di giustizia, tra l’altro è appena sufficiente a ospitare l’attuale personale e le attività in essere, come evidenziato dall’ANM;
e)     nel distretto della Corte d’Appello di Potenza, l’ottemperanza alla regola dei tre tribunali suggerisce unitamente agli altri criteri concorrenti di valutare adeguatamente la individuazione del terzo del terzo tribunale, in aggiunta a quelli di Potenza e Matera, tenendo conto dei principi e criteri di delega;
rilevato che intende esercitare la delega    provvedendo alla soppressione di tutte le sezioni distaccate in quanto sostanzialmente rappresentano un residuato delle vecchie preture mandamentali sopravvissute sia all’introduzione delle preture circondariali Pag. 6230/1989, sia alla riforma del giudice unico di della legge n. 51. Tale scelta, in linea di primo grado, introdotta dal D.lgs. 19/2/1998 n. massima condivisibile, nella fase di prima attuazione può creare disagio per i cittadini, che vedranno perdere una prossimità con l’Ufficio giudiziario, in attesa di un sicuro miglioramento della funzionalità complessiva dell’organizzazione giudiziaria che deve rappresentare il principale obiettivo della riforma della geografia giudiziaria. Anche al fine di superare l’eccessiva discrezionalità o casualità insita nella disposizione transitoria di cui all’articolo 7 dello schema di decreto che prevede «che il Ministro della Giustizia può decidere di continuare a disporre per un massimo di 5 anni degli edifici già sede dei tribunali e delle sezioni distaccate soppresse senza che lo Stato debba corrispondere ai Comuni alcun rimborso spese», questa valutazione determina:
a)    il mantenimento dei tribunali sub provinciali soppressi, quali «presidi territoriali di giustizia» dei Tribunali accorpanti, per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, anche in attesa del completamento della informatizzazione degli Uffici giudiziari e della realizzazione degli «sportelli telematici della giustizia»;
b)    il mantenimento, sempre per un periodo transitorio non superiore a cinque anni, di quelle sole Sezioni distaccate, anche previo accorpamento, attualmente esistenti che per carico di lavoro riferito alle sopravvenienze, bacino di utenza, estensione territoriale (in alcuni casi più ampio della sede accorpante), caratteristiche specifiche della collocazione geografica, quale ad esempio l’insularità, risultano oggettivamente necessarie per ovviare, soprattutto nella prima fase di attuazione, disagi organizzativi e funzionali eccessivi per la popolazione e il servizio giustizia, così come peraltro segnalato dai Consigli Giudiziari;
rilevato che:
l’articolo 1,    comma 2, lett. i) della legge delega stabilisce che con decreto del ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura sono determinate le piante organiche dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il Tribunale e che tale previsione è riportata nell’articolo 4 comma 3 dello schema di decreto legislativo. Ciò è rilevante in quanto se da un lato non si dà per scontato che gli Uffici accorpanti siano la sommatoria di quelli accorpati, ma si esige che la revisione della geografia giudiziaria sia accompagnata da una rimodulazione delle piante organiche in ragione delle oggettive esigenze dimensionali e territoriali delle nuove aree organizzative, che debbono essere riferite quindi non solo al rapporto tra popolazione e numero dei magistrati, ma alla qualità del contenzioso (pendenze, sopravvenienze, definizioni) che tenga conto delle specificità territoriali sociali, economici e della criminalità organizzata;
è necessario comunque che il decreto    legislativo fissi un termine per l’adozione delle nuove piante organiche che deve essere comunque precedente alla sua efficacia e che come segnalato dall’ANM dovrà riguardare anche gli uffici di sorveglianza che a seguito della modifica delle circoscrizioni territoriali dei Tribunali potrebbero mutare le proprie competenze;
osservato che il termine di diciotto mesi dalla pubblicazione    sulla Gazzetta ufficiale, previsto dall’articolo 10 dello schema di decreto legislativo per stabilirne l’efficacia appare troppo rigido ed eccessivamente lungo, in quanto il termine congruo può essere di sei mesi, eventualmente prorogabile con decreto, previo parere del CSM, per una sola volta e per un pari periodo;
rilevato che:
lo schema di decreto non procede    all’attuazione de principio di delega previsto dalla lettera b) del citato articolo 1, comma 2, secondo cui la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell’assetto Pag. 63territoriale degli uffici giudiziari deve essere effettuato secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto anche della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
la    necessità di razionalizzazione del servizio giustizia è particolarmente sentita nelle grandi aree metropolitane di Roma, Milano e Palermo;
in riferimento    al comma 3 dell’articolo 10 dello schema di decreto, che differisce di tre anni l’efficacia delle disposizione relative agli uffici giudiziaria de L’Aquila e di Chieti, osservato che:
occorre evidenziare che il grave terremoto che ha    colpito l’Abruzzo il 6 aprile del 2009 ha determinato gravi danni anche alle strutture giudiziarie: gli uffici giudiziari siti in L’Aquila sono stati completamente distrutti, mentre gli uffici giudiziari di Chieti sono parzialmente inagibili, tanto che essi, unici uffici pubblici siti in un comune 3916 del non ricompreso tra quelli del cratere sismico, in forza di OPCM n. 10/1/2011, sono stati ammessi alla fruizione dei fondi stanziati per la ricostruzione post sisma;
148/2011 ha previsto la legge delega n.    all’articolo 1 comma 5 bis (norma introdotta dall’articolo 1 comma 3 della legge 14/2012) che «in virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 n. sulle sedi dei tribunali de L’Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l’esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sede nelle province de L’Aquila e di Chieti è differito di tre anni»;
la predetta    norma ha inteso rinviare ogni valutazione in ordine al riassetto della geografia giudiziaria in Abruzzo in quanto non è possibile effettuare oggi un giudizio di prognosi e di valutazione in ordine alla situazione delle infrastrutture, dell’economia, sociale e burocratica che si determinerà nella regione Abruzzo tra tre anni che, ferma restando la fissazione dei criteri di esercizio della delega come stabiliti nella bozza di decreto delegato, potrà essere effettuata con piena cognizione solo successivamente quando la situazione in Abruzzo dovrà essere comunque avviata a soluzione, con particolare riferimento alle infrastrutture,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
a condizione che il provvedimento sia modificato secondo quanto riportato in premessa.

 

 

 

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e 494. degli uffici del pubblico ministero. Atto n.
PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DELL’ONOREVOLE VITALI
La Commissione esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria   competenza,
esprimendo apprezzamento per la finalità di assicurare una    più razionale riorganizzazione delle risorse umane e materiali al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nel rispetto dei criteri e principi direttivi di cui all’articolo 1, comma 2 della legge delega;
criticando la originaria scelta governativa di non procedere    contestualmente, da un lato, alla modifica della distribuzione sul territorio degli altri uffici giudiziari di primo grado e, dall’altro, alla revisione dell’assetto territoriale degli uffici del giudice di pace;
ritenendo che    nell’esercizio del potere delegato il Governo non si sia strettamente attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri di delega disattendendo di fatto alcuni dei principi indicati nelle lettere b) ed e) dell’articolo 1, comma 2 della legge delega, in particolare riconoscendo ai criteri che impongono, da un lato, di tenere conto delle «specificità territoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale» e del «tasso di impatto della criminalità organizzata» e dall’altro di assumere come prioritaria linea di intervento nell’attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) il nequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche, e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati dal rilevante differente di dimensione, un ruolo residuale e succedaneo rispetto a quelli oggettivi dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze;
ritenendo che una corretta ed equilibrata applicazione dei suddetti    principi unitamente al perseguimento di indispensabili fini di efficienza, tali da garantire un’adeguata e funzionale presenza di uffici giudiziari sul territorio impone un diverso processo di revisione rispetto a quello previsto per quanto concerne la soppressione dei cosiddetti tribunali minori ridimensionando la portata ablativa del provvedimento in esame e prevedendosi, altresì, che nelle sedi dei tribunali sopprimendi sia comunque mantenuta una sede distaccata del tribunale accorpante;
ritenendo non conforme ai    criteri di delega la decisione governativa di procedere alla totale soppressione di tutte le sezioni distaccate, constatando al riguardo come si assista ad una paradossale situazione per la quale da un lato si procede alla soppressione delle sezioni distaccate e alla drastica riduzione dei tribunali minori, in ragione del fatto che il ruolo del giudice di prossimità dovrebbe essere garantito dai giudici di pace, e dall’altro però si dà seguito ad una netta riduzione anche del numero degli uffici di giudici di pace dislocati sul territorio;
ritenendo che appare non in linea con il criterio    dell’efficienza la soppressione delle sezioni distaccate che abbiano un bacino d’utenza superiore ai 100.000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006-2010, di oltre Pag. 694000 sopravvenienze, anche in considerazione della negativa incidenza che la loro soppressione determinerebbe a carico dell’attività del tribunale accorpante non solo per problemi di edilizia giudiziaria come segnalati da diversi Consigli giudiziari;
ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate di Ischia, Lipari    e Porto Ferraio è necessario che non siano soppresse in considerazione dell’impossibilità per i cittadini in alcuni giorni di raggiungere la terraferma, assicurandosi l’attività giudiziaria attraverso l’applicazione di magistrati;
ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate    ubicate in aree montane sia indispensabile il loro mantenimento avuto specifico riguardo a sezioni caratterizzate da un’altimetria media particolarmente elevata, significativi disagi infrastrutturali e difficoltà di collegamento conseguenti anche a fattori climatici specialmente nel periodo invernale;
ritenendo che per quanto concerne le sezioni distaccate di Imola e di    Chioggia è necessario che non siano soppresse avuto riguardo in relazione alla prima delle due del carico antropico pari a 133.144 residenti, alla media delle sopravvenienze di poco inferiore ai 4.000 affari annui, alla necessità di ridurre il carico di lavoro particolarmente gravoso del tribunale di Bologna in applicazione del criterio di cui alla lettera e); mentre per quanto concerne la seconda delle due, previo accorpamento della sezione distaccata di Dolo, avente numeri maggiori ma popolazione residente nel capoluogo significativamente inferiore, così raggiungendosi una popolazione di 182.686 residenti e un carico di sopravvenienze di 3.885, in considerazione dell’elevato tasso di criminalità come segnalato dal consiglio giudiziario e la elevata concentrazione di attività economiche specializzate di comparto;
ritenendo che ai fini della soppressione non si sia tenuto in adeguato    conto né del rapporto tra i costi attuali relativi a ciascun ufficio di primo grado e quelli eventualmente necessari per modificare o ricollocare le sedi di destinazione, né della effettiva disponibilità ed idoneità delle strutture immobiliari delle sedi accorpanti, né delle gravi diseconomie derivanti dalla mancata utilizzazione conseguente alla soppressione e all’accorpamento di strutture già realizzate e che resterebbero prive di specifico utilizzo;
ritenendo che sia necessario prevedere, nella stesura definitiva del    decreto legislativo l’inclusione degli uffici del giudice di pace, nei nuovi circondari di tribunale, come risultanti dalla revisione, a modifica del provvisorio accorpamento sugli attuali capoluoghi circondariali descritto nello schema di decreto, per le evidenti ragioni di coordinamento ordinamentale e funzionale;
ritenendo che sia necessario provvedere alla correzione di    errori materiali che inficiano il testo del provvedimento governativo causando incertezza e confusione applicative;
ritenendo che in ordine alla    destinazione dei magistrati e del personale amministrativo degli uffici soppressi o accorpati e dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali, condividendo il parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, sia necessario limitare la facoltà di essere destinati in soprannumero ad un posto di consigliere della propria corte d’appello o a un posto di giudice di tribunale o di sostituto di una procura del proprio distretto per evitare disfunzioni e possibile concentrazione di magistrati in un unico ufficio giudiziario;
ritenendo che appare opportuno espungere dal testo    definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell’articolo 10 e il riferimento al distretto della corte d’appello de L’Aquila contenuto nella tabella A allegata al decreto, in considerazione che la legge delega ha previsto il differimento di tre anni del termine per l’esercizio della delega e non soltanto il differimento dell’efficacia;
ritenendo che, a parte l’immediata    entrata in vigore, sia necessario prevedere Pag. 70un termine assai più breve rispetto a quello previsto e non oltre la fine del corrente anno per l’efficacia di tutte le norme stabilite previa ridefinizione degli organici coerente con l’attuale revisione di tribunali e sezioni distaccate;
esprime parere favorevole subordinato all’accoglimento delle seguenti   condizioni:
con riguardo ai tribunali siano apportate al decreto le    seguenti modifiche:
1. Siano mantenuti in ragione del tasso di impatto     della criminalità organizzata i seguenti tribunali:
a) Caltagirone;
b) Sciacca;
c) Lamezia Terme;
d) Rossano;
e) Castrovillari;
f) Paola;
2. Siano mantenuti in ragione del tasso di     impatto della criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, operando gli accorpamenti e le correzioni di seguito descritte, i seguenti tribunali:
a) Lucera (vanno accorpate al tribunale di Lucera le sezioni distaccate di Manfredonia e San Severo, nonché i comuni di Vieste e Ossara di Puglia, per una popolazione di 328.240. Il tribunale di Foggia rimane con popolazione di 356210). (La necessità di mantenimento ditale tribunale è segnalata da più parti per la presenza di criminalità organizzata e avendo competenza su tutto il territorio del Gargano evita costi eccessivi per i cittadini se fossero costretti ad avere come punto di riferimento giudiziario solo Foggia);
b) Cassino (accorpa la sezione distaccata di Gaeta per una popolazione di 372.224). Le infiltrazioni della criminalità organizzata sono specificamente segnalate dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziari 2012. Mantenere la sezione distaccata di Gaeta nel territorio di Latina comporta costi eccessivi per i cittadini, tenuto conto che quasi tutti i comuni distano da Latina oltre 100 km;
c) Vigevano (vanno accorpati i comuni dell’ex mandamento della procura di Abbiategrasso: Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo Con Casone, Mesera, Ossona, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone, per una popolazione di 105.543, per cui il circondano di Vigevano avrà una popolazione di 362.010. Il tribunale di Pavia, cui è accorpato il tribunale di Voghera, ha una popolazione di 419.052). Si deve tener conto della infiltrazione della criminalità calabrese come testimoniata anche da recenti processi, senza considerare l’impossibilità di Pavia di ricevere entrambi i tribunali e il conseguente aumento dei costi.
3. Siano mantenuti, in     considerazione della specificità territoriale del bacino di utenza e dell’incidenza eccessiva sui costi dell’amministrazione della giustizia che sarebbero indotti dalla loro soppressione, i seguenti tribunali:
a) Bassano del Grappa (accorpa la sezione distaccata di Cittadella per una popolazione di 372.224, riducendo nel contempo la popolazione del circondano di Padova che è di oltre 900.000 abitanti. Si deve tener conto altresì che Bassano del Grappa è dotato di un nuovo tribunale che è costato oltre 12 milioni di euro). D’altronde il sindaco di Bassano ha confermato al ministro della giustizia l’offerta gratuita di un’area per la costruzione di un nuovo carcere a completamento della cittadella giudiziaria.
b) Pinerolo, che accorpa le sezioni distaccate di Moncalieri e Snsa, per una popolazione di 570.652, come suggerito dal Consiglio giudiziario.
c) Chiavari (ampliare la competenza territoriale fino a Genova. Trattasi Pag. 71di una sede con un tribunale nuovo che è costato 14 milioni di euro, affiancato all’istituto carcerario, con conseguente annullamento dei costi per le traduzioni dei detenuti).
d) Crema (accorpa la sezione distaccata di Treviglio, raggiungendo così la popolazione di 380.794. L’accorpamento proposto di Crema con Cremona dà luogo a un circondano con popolazione complessiva di 355.088. La previsione della legge delega della lettera e) ossia di «prioritaria linea di intervento… in riequilibrio delle attuali competenze territoriali… tra uffici limitrofi della stessa area provinciale» non esclude la possibilità di tener conto di soluzioni migliori con la creazione di tribunali omogenei nonché dei benefici derivanti dalla sottrazione al circondano di Bergamo che vanta 1.087.401 abitanti, di 230.788.
e) Sanremo, che ingloba la sezione distaccata di Ventimiglia. Trattasi di tribunale di confine con un istituto carcerario che registra la presenza di oltre 330 detenuti, di cui 182 stranieri.
f) Urbino in quanto, pur trattandosi di capoluogo di provincia (Pesaro-Urbino) e quindi dovendo essere escluso dalla soppressione in base al tenore letterale dell’articolo 2 lett. a) della legge delega è stato accorpato al Tribunale di Pesaro. Confortano tale previsione il fatto che l’andamento orografico della provincia e la disposizione delle principali vie di comunicazione che si collocano ad ovest ed est rendono complessa se non problematica la circolazione sia a nord che a sud sia nelle zone appenniniche. Si segnala inoltre l’opportunità di accorpare la sezione distaccata di Fano con 111.719 residenti e collocata in zona pedemontana ad Urbino anziché a Pesaro anche per garantire una migliore funzionalità delle strutture edilizie esistenti.
g) Sala Consilina prevedendosi che sia mantenuto nel distretto di corte d’appello di Salerno con eventuale accorpamento di alcuni comuni finitimi facenti parte attualmente della sezione distaccata di Eboli così riducendone in parte l’elevatissimo carico di lavoro. Si segnala fin da ora l’assoluta inopportunità per ragioni di natura logistica di un eventuale accorpamento del tribunale di Sala Consilina sia a Vallo della Lucania sia a Salerno.
h) Lagonegro accorpando al relativo circondano i territori dei comuni di Corleto Perticara, Grumeto Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Montemurro, Tramutola e Viggiano per un totale di ulteriori 23,063 residenti, ritenuto che la scelta di detto tribunale è giustificata dalla distanza da Potenza, dalla popolazione residente e dalle sopravvenienze, nonché dal territorio vasto e orograficamente disagevole.
4. In subordine a     quanto previsto dalla lettera g) della condizione precedente (sub 3), sia istituito, in considerazione della particolarità della provincia per la quale sono previsti due capoluoghi, il tribunale di Pesaro-Urbino, con sede in entrambi i capoluoghi e con unica pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo. Con le tabelle giudiziarie sarà prevista l’attività che si svolgerà ad Urbino e quella che si svolgerà a Pesaro.
5. Si pone in     Piemonte il caso della provincia di Cuneo (che si estende per 6.903 kmq su una superficie più ampia dell’intera regione Ligunia che misura 5.402 kmq e nella quale sono stati mantenuti quattro tribunali) e nella quale si trova anche il tribunale di Mondovì che fra quelli aventi sede in comuni non capoluogo della Corte d’appello di Torino è quello con la maggiore estensione territoriale con 1.667 kmq. Trattasi, tra l’altro, di provincia caratterizzata da un tessuto produttivo di rilievo internazionale e nazionale con oltre 80.000 grandi, piccole e medie imprese e non appare condivisibile il decreto governativo che in modo del tutto contraddittorio ed illogico prevede la soppressione di tutti e tre i tribunali subprovinciali (Alba, Mondovì e Saluzzo), mantenendosi solo quello di Cuneo. Si ritiene quindi necessario il mantenimento di almeno un tribunale subprovinciale attraverso Pag. 72l’attribuzione ad un attuale circondario di un’ulteriore area limitrofa ed omogenea che porti ad una estensione territoriale complessiva del nuovo circondano congrua rispetto al parametro di riferimento individuato dal legislatore delegato in 2.169 kmq.
6. Siano apportate anche, in considerazione delle previsioni che     precedono le seguenti correzioni che non incidono sul numero dei tribunali da sopprimere ma attengono solo a modifiche del territorio di competenza:
a) la sezione distaccata di Casale Monferrato sia scorporata dal circondario del tribunale di Alessandria, riducendone la popolazione al minor valore ottimale di 378.357 abitanti per essere accorpata al tribunale di Vercelli, rafforzando così il suddetto tribunale e tenendo conto di segnalazioni dei Consigli dell’ordine e dei minori costi per i cittadini;
b) che la sezione distaccata di Chivasso sia mantenuta nel circondano del tribunale di Torino in ragione della distanza chilometrica minima e della presenza di migliori collegamenti infrastrutturali con il predetto capoluogo ed altresì tenuto conto del fatto che le sezioni distaccate di Moncalieri e Susa sono state accorpate al tribunale di Pinerolo. Di conseguenza la popolazione residente nel circondano del tribunale di Ivrea si attesterà su un valore ottimale di 359.317 abitanti;
c) per quanto concerne il tribunale di Lodi, sia disposto l’accorpamento dei comuni di San Donato Milanese, Peschiera Borromeo e Pantigliati (per una popolazione complessiva di 404.390), in luogo della sezione di Cassano d’Adda, i cui comuni sono collegati a Milano con autostrada, treno e metropolitana, mentre non vi sono collegamenti, se non con mezzi propri, con Lodi. Si verifichi altresì, la possibilità di accorpare qualche comune della sezione di Cassano d’Adda per accorpamento al tribunale di Crema o di Cremona.
d) che nel distretto di Corte di appello di Perugia, a correzione dell’errore materiale rilevabile dalla consultazione delle schede tecniche allegate al decreto, vengano inseriti nel circondario di Spoleto i comuni della Sezione distaccata di Todi, (erratamente inclusi nel circondano di Terni), secondo una corretta applicazione del prioritario criterio di cui alla lettera e) della legge delega.
e) la sezione distaccata di Palmanova deve essere mantenuta nel circondano del Tribunale di Udine e non accorpata al Tribunale di Gorizia per evidenti ragioni di natura logistica e funzionale.
7. Sia valutata     l’opportunità di mantenere il tribunale di Nicosia, con accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta. Trattasi di tribunale, che insiste in area montana servita solo da pessime infrastrutture viarie con servizi pubblici di trasporto minimi e ad orari ridotti. L’accorpamento col tribunale di Mistretta permetterebbe, come risulta dalla relazione del Presidente e del Procuratore generale della Corte d’appello di Caltanissetta, di mantenere l’efficienza del servizio giustizia nei territori delle Madonie e dei Nebrodi, storicamente interessati da rilevanti presenze di pericolosi clan affiliati a «Cosa Nostra».
8. Prevedere che nelle sedi dei tribunali che dovessero essere soppressi     siano istituite sezioni distaccate.
9. Sopprimere dal testo definitivo     del decreto legislativo il comma 3 dell’articolo 10 e il riferimento al distretto della corte d’appello de L’Aquila contenuta nella tabella A allegata al decreto.
Pag. 73
con riguardo alle sezioni distaccate:
1. siano mantenute le     seguenti sezioni:
ID    Sede     Magistrati assegnati     Popolazione residente 2011     Media sopravvenuti 2006- 2010     Personale amministrativo     Sedi accorpate     Nuovo bacino     Nuove sopravvenienze
1    ALBANO LAZIALE    2,0    141.871     3.665    26    Anzio    237.561    6.287
2    ALBENGA    5,0    116.996    4.074    24    Può essere accorpata a Imperia
3    ALTAMURA    2,0    114.661    2.710    19    Acquaviva delle fonti, Bitonto e
Modugno    386.768    8.626
4    AVERSA    6,0    269.912    8.945    32
5    AVOLA    3,0    102.655    2.417    19    Augusta e
Lentini    219.827    5.147
6    CASARANO    3,0    119.057    2.965    16    Maglie e
Nardò    298.492    6.910
7    CASERTA    5,0    120.502    8.511    38
8    CASORIA    4,0    132.252    4.013    18    Afragola e
Frattamaggiore    378.796    17.549
9    CESENA    7,0    205.942    5.964    22
10    DESIO    7,0    399.434    8.242    32
11    EBOLI    6,0    201.729    11.140    35
12    EMPOLI    2,0    157.090    4.838    25
13    FRANCAVILLA FONTANA    3,0    100.972    2.169    17    Ostuni e
Fasano    206.229    4.480
14    GALLARATE    4,0    216.413    5.476    22    parere positivo
all’accorpamento
15    LEGNAGO    3,0    157.360    3.293    16    Soave    276.538    5.392
16    LEGNANO    2,0    215.839    4.640    19    Sezione di Busto
Arsizio
17    MARANO DI NAPOLI    8,0    301.822    6.222    20
18    MARCIANISE    4,0    159.789    5.197    22
19    MARTINA FRANCA    2,0    48.483    1.610    12    Grottaglie e Ginosa(?)    194.575    4.803
20    GIARRE         80.863    2.141         Acireale    210.445    5.269
21    MONCALIERI    3,0    236.173    4.867    24    Sezione Pag. 74 distaccata di
Pinerolo
22    OLBIA    3,0    78.606    3.671    12    La
Maddalena    94.670    4.080
23    OSTIA    3,0    228.252    4.264    29
24    PONTEDERA    4,0    203.291    5.610    30
25    POZZUOLI    6,0    169.669    7.255    18
26    RHO    4,0    302.834    5.804    22    Sezione di Milano
27    MONOPOLI    3,0    63.075    1.502    15    Putignano e Rutigliano    312.823    6.516
28    SAN DONÀ
DI PIAVE    3,0    126.146    3.076    19    Portogruaro    222.054    5.123
29    SCHIO    4,0    243.393    4.092    23
30    TREVIGLIO    3,0    230.788    4.240    13    Sezione distaccata di Crema
31    VIAREGGIO    5,0    165.362    5009    38
32    CECINA         76.235         23    Piombino    132.137    4.029
33    PATERNÒ         77.769    1.716         Adrano, Bronte e
Belpasso    206.001    4.523
34    CARBONIA         76.061    1.453         Iglesias e
Salluri    276.564    4.779
35    ISCHIA    9,0    61.490    2.783    18
36    PORTOFERRAIO    3,0    31.543    1.115    9
37    LIPARI    1,0    14.343    609    10
38    IMOLA         145.996    3.706    10
39    CHIOGGIA         70.536    1.353    26    Dolo    182.686    3.885
2. per quanto concerne le sezioni distaccate ubicate in aree montane è     indispensabile il loro mantenimento avuto specifico riguardo a sezioni caratterizzate da un’altimetria media particolarmente elevata, significativi disagi infrastrutturali e difficoltà di collegamento conseguenti anche a fattori climatici specialmente nel periodo invernale;
3. sia prevista, nella     stesura definitiva del decreto legislativo, l’inclusione degli uffici del giudice di pace, nei nuovi circondati di tribunale, come risultanti dalla revisione, a modifica del provvisorio accorpamento sugli attuali capoluoghi circondariali descritto nello schema di decreto, per le evidenti ragioni di coordinamento ordinamentale e funzionale;Pag. 75
4. sia limitata     la facoltà di essere destinati in soprannumero ad un posto di consigliere della propria corte d’appello o a un posto di giudice di tribunale o di sostituto di una procura del proprio distretto per evitare disfunzioni e possibile concentrazione di magistrati in un unico ufficio giudiziario;
5. sia     prevista che tutte le norme stabilite assumano efficacia non oltre la fine del corrente anno, previa ridefinizione degli organici dei Tribunali, delle Procure e degli Uffici di Sorveglianza, coerente con l’attuale revisione di tribunali e sezioni distaccate.

 

Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e 494. degli uffici del pubblico ministero. Atto n.
PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DELL’ONOREVOLE RIA
La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo    in oggetto, diretto ad attuare la delega di cui all’articolo 1, commi 2 e 4 148, relativo alla nuova organizzazione dei della legge 14 settembre 2011, n. tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero;
rilevato che:
la distribuzione degli Uffici Giudiziari sul territorio deve ritenersi    fondamentale nel rapporto giustizia, territorio, cittadino e non può essere attuata senza tenere in considerazione tutti i criteri posti dalla legge delega;
pertanto, qualsiasi revisione della Geografia Giudiziaria, non può    prescindere dal garantire il diritto dei cittadini ad una giustizia realmente accessibile, da ritenersi bisogno primario della collettività, e deve essere finalizzata a ridistribuire in misura proporzionale l’attuale territorio tra gli Uffici già esistenti, così da creare presidi contermini realmente omogenei;
in base all’articolo 1 della legge delega, il Governo dovrà, ai sensi    della lettera b) ridefinire la geografia giudiziaria, ovvero l’assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente anche trasferendo territori dall’attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
nel determinare i    criteri per la riorganizzazione degli uffici giudiziari, la delega aveva individuato, quale criterio prioritario, quello della ridefinizione territoriale (lett. b); tale riequilibrio doveva essere eseguito con attribuzione di porzioni di territorio limitrofi (lett e) secondo «criteri oggettivi e omogenei» che comprendano i seguenti parametri, tutti irrinunciabili e correlati tra loro: estensione del territorio; numero degli abitanti; carichi di lavoro; indice delle sopravvenienze; specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale; presenza di criminalità organizzata;
preso atto che:
lo spirito della delega, finalizzato a    razionalizzare i circondari, rischia di essere vanificato qualora, come è riscontrabile nello schema di decreto legislativo in esame, si privilegiasse il concetto della soppressione a quello della ridistribuzione, sul presupposto, di una sussidiarietà del criterio della lettera e);
si assisterebbe,    infatti, alla soppressione di 37 Tribunali non aventi sede in Comuni capoluogo di Provincia, 38 Procure della Repubblica e tutte le 220 sezioni distaccate;
la riduzione è da ritenersi, al contrario, criterio eventuale,    sussidiario e da attuarsi solo qualora, con l’applicazione di quanto previsto ai punti b) ed e) non si fosse raggiunta una omogenea ridistribuzione degli uffici contermini esistenti, infatti, il «riequilibrio delle attuali competenze territoriali» viene individuato come «prioritaria linea di intervento»;
per le sezioni distaccate la delega, alla lettera d), prevede la    soppressione Pag. 77ovvero la loro riduzione, sempre però nel rispetto dei criteri indicati e cioè quelli ritenuti oggettivi ed omogenei in sede di distribuzione territoriale;
non si può ritenere che il    legislatore volesse annullare interamente la giustizia di prossimità, già fortemente interessata dal provvedimento sui Giudici di Pace, tant’è che la relazione aveva ritenuto sopprimibili 160 sezioni tra le attuali 220;
la    proposta in esame ha invece ritenuto di sopprimere tutte le sezioni sul presupposto che sarebbe venuto meno la loro necessità, anche per la scarsa efficienza mostrata;
se tale impostazione fosse accolta l’effetto sarebbe    quello di privare territori talvolta di rilevanti dimensioni, fortemente popolati, e difficilmente raggiungibili, del presidio giudiziario: effetto che appare estremamente penalizzante per i cittadini;
per evitare, con una    generalizzata soppressione, di vanificare investimenti già attuati in risorse umane ed economiche e soprattutto di annullare definitivamente la Giustizia di prossimità, patrimonio indiscutibile e insostituibile del nostro sistema, è possibile valorizzare, attraverso gli stessi criteri indicati per i Tribunali minori, anche le Sezioni distaccate, in territori di rilevanti dimensioni, fortemente popolati, e difficilmente raggiungibili;
si sarebbero potuti    adottare criteri oggettivi finalizzati ad una redistribuzione omogenea degli uffici giudiziari sul territorio, che rispetti il diritto di accesso alla giustizia da parte dei cittadini, prevedendo almeno una sezione distaccata in quei circondari di tribunale che superino i parametri del numero di abitanti superiore a 363.769 e dell’estensione territoriale superiore a 2.169 kmq, entrambi valori soglia indicato dal Governo, con esclusione delle grandi aree metropolitane richiamate all’articolo 1, co. 2, lett. b) della delega;
vi    sarebbe stata la possibilità di applicare l’ulteriore parametro della distanza lineare dal tribunale di riferimento, per posizionare l’ipotetica sezione distaccata laddove il circondario presenti i requisiti per mantenerne almeno una (la misura della distanza lineare, in assenza di parametri già indicati dal Governo, dovrebbe essere calcolata facendo riferimento ad una distanza utile per il cittadino medio, ad esempio, 50 km);
era necessario considerare anche    la possibilità di ridefinire i confini di competenza territoriale, attraverso un accorpamento dei comuni ad oggi confinanti tra le attuali competenze territoriali di sezione, per adattare le nuove distanze al rinnovato assetto della geografia giudiziaria, la localizzazione della sezione distaccata potrebbe dipendere da una valutazione di maggiore o minore isometria rispetto ai confini territoriali (ovvero, scegliere quella più centrale in riferimento ai nuovi confini territoriali di sezione);
per garantire il raccordo tra uffici    giudiziari, nella stessa sede in cui, all’esito dell’applicazione degli indicati parametri, si fossero allocate le sezioni distaccate, era necessario prevedere anche l’Ufficio del Giudice di Pace,
esprime
PARERE CONTRARIO.

Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici 455. del giudice di pace. Atto n.
PARERE APPROVATO
La Commissione giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo    in oggetto, diretto ad attuare la delega di cui alla lettera l), comma 148 volta a prevedere la 2, dell’articolo 1, della legge 14 settembre 2011, n. riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale;
rilevato che:
la delega in esame si colloca    nell’ambito della delega più ampia prevista dall’articolo 1, commi da 2 a 5-bis148, avente ad oggetto la , della legge 14 settembre 2011, n. riorganizzazione della complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;
la delega relativa alla riduzione degli uffici del giudice di    pace deve essere operata, secondo quanto previsto espressamente dalla richiamata lettera l), tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell’analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
il    legislatore delegante ha quindi ritenuto di prevedere per la delega relativa agli uffici del giudice di pace il criterio dell’analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro nonché di mantenere i medesimi criteri e principi direttivi, di cui alla lettera b), previsti per la delega relativa agli uffici giudiziari, secondo cui l’assetto territoriale deve essere ridefinito secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
non appare condivisibile la    scelta di attuare separatamente le deleghe in materia di uffici del giudice di pace e di uffici giudiziari, in quanto non sembra tener conto dell’esigenza di riorganizzare la geografia giudiziaria configurando un servizio giustizia omogeneo sul territorio che veda integrarsi la giurisdizione ordinaria con quella dei giudici di pace al fine di garantire la permanenza diffusa nei territori di un presidio di giustizia di prossimità;
sarebbe stato    comunque opportuno precisare nella relazione illustrativa se la scelta di adottare un autonomo decreto per gli uffici del giudice di pace e di accorpare adesso alcuni uffici del giudice di pace negli attuali uffici sedi di circondario possa pregiudicare le scelte successive relative agli uffici di tribunale;
per quanto la stessa Analisi dell’impatto della    regolamentazione (AIR), allegata alla relazione illutrativa dello schema di decreto, richiami espressamente, in merito alla delega relativa agli uffici del giudice di pace, i criteri e principi direttivi di cui alla lettera b), risulta tuttavia evidente dalle scelte effettuate in merito agli uffici da sopprimere che i predetti criteri e principi non sono stati tenuti in debito conto, subordinandoli piuttosto al criterio dell’analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro, ritenuto erroneamente prevalente;Pag. 79
non viene fornito alcun dato circa i criteri utilizzati    nel considerare i carichi di lavoro complessivi, oltre alla sopravvenienze intervenute, nel valutare la specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, nonché nell’individuare nella popolazione residente di almeno 100.000 il parametro per il mantenimento di un presidio giudiziario,
il predetto parametro che, in ragione    dell’assenza di qualsiasi giustificazione obiettiva, sembra collocarsi al di fuori dei principi e criteri di delega, è stato peraltro derogato in alcuni casi senza dare neanche inquesto caso alcuna giustificazione;
non risultano    essere stati presi in considerazione tra i criteri individuati dalla legge delega alla richiamata lettera b), il tasso di criminalità organizzata, le esigenze di riorganizzazione delle aree metropolitane, che quindi sarebbero stati considerati rilevanti esclusivamente per la riduzione dei tribunali con le relative procure;
nell’ambito del procedimento di formazione dello schema    di decreto in esame si sarebbero dovute coinvolgere le Regioni, considerata la eventuale competenza delle Regioni in materia di organizzazione della giustizia di pace sul territorio ai sensi dell’ articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
il principio di cui alla lettera    o) secondo il quale gli enti locali interessati possono ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia deve essere interpretato come una extrema ratio piuttosto che come una clausola di chiusura, ponendosi comunque a carico della finanza pubblica gli oneri di funzionamento di uffici, la cui efficienza va pertanto valutata in se ed indipendentemente da chi provvede al loro sostegno finanziario;
sarebbe opportuno che la revisione    territoriale degli uffici del giudice di pace sia accompagnata dalla riforma organica della magistratura onoraria, affinché il nuovo assetto territoriale di tali uffici tenga conto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega, dell’eventuale nuovo status dei magistrati onorari;
ritenuto    comunque necessario assicurare l’applicazione del principio della giustizia di prossimità, al fine di garantire in concreto l’accesso alla giustizia da parte degli utenti che ne abbiano diritto, per cui occorre comunque garantire il mantenimento delle sedi di giudice di pace presso le sezioni distaccate di tribunale che verranno soppresse ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, prevedere almeno la presenza di un ufficio del giudice di pace avente sede nel comune della sezione distaccata soppressa, per ciascuna provincia in cui intervenga la soppressione di una o più sezioni distaccate;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) siano attuate congiuntamente    le deleghe relative agli uffici di pace ed agli uffici giudiziari, onde poter verificare la permanenza diffusa nei territori di un presidio di giustizia di prossimità;
2) siano valutati attraverso parametri oggettivi tenuto conto    delle unità dei giudici di pace effettivamente in servizio e non solo di quelli in organico, ai fini dei carichi di lavoro, i procedimenti penali, civili e quelli di natura amministrativa;
3) non si tenga conto del parametro non    previsto da alcun principio e criterio di delega relativo ad un numero minimo di centomila abitanti per ciascun circondario;
4) sia integralmente attuata    la delega sulla base dei criteri di cui alla lettera b), alcuni dei quali non presi in considerazione, tenendo conto delle peculiarità e dell’estensione del territorio e delle infrastrutture, Pag. 80con particolare riferimento alle zone montane, alla insularità ed ai più consistenti nuclei abitati storicamente beneficiari di un presidio giudiziario di prossimità o di cui si evidenzia l’opportunità alla luce della situazione socio-economica nonché delle esigenze proprie delle zone soggette alla pressione della criminalità organizzata;
5) sia comunque garantito il mantenimento delle sedi di    giudice di pace presso le sezioni distaccate di tribunale che verranno soppresse.

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 luglio 2012
692.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 39
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del   presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Antonino Gullo e Salvatore Mazzamuto.
  La seduta comincia alle 13.
Pag. 40
Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.
494. Atto n.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo,   rinviato il 26 luglio 2012.
Giulia BONGIORNO, presidente, su richiesta dell’onorevole Bernardini, non essendovi obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Avverte che è stato oggi trasmesso alle   Camere il parere del Consiglio superiore della magistratura sul provvedimento in esame e che domani la Commissione bilancio esprimerà i propri rilievi.
Nicola MOLTENI (LNP), intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede delucidazioni sull’organizzazione dei lavori della Commissione, per sapere, in particolare, quando si intenda procedere alla votazione del parere.
Donatella FERRANTI (PD), relatore, replicando all’onorevole Molteni, fa presente che, insieme al correlatore, onorevole Costa, sta predisponendo una proposta di parere che terrà conto anche dei rilievi e delle osservazioni che saranno formulati nel corso della seduta di oggi.
Nicola MOLTENI (LNP) in considerazione di quanto affermato dalla relatrice, auspica che, una volta presentata la proposta di parere dei relatori, sia possibile disporre del tempo necessario per poterla esaminare in modo approfondito, anche al fine di proporre eventuali modifiche o presentare proposte alternative di parere. In considerazione della complessità e delicatezza della materia, ritiene che la proposta di parere dovrebbe essere posta in votazione nella seduta di domani, ritenendo inopportuno, anche ai fini della linearità dell’organizzazione dei lavori della Commissione, porla in votazione oggi.
Giulia BONGIORNO, presidente, fa presente che alcuni deputati hanno chiesto di intervenire oggi sul merito del provvedimento e che la decisione circa il momento in cui la proposta di parere sarà posta in votazione dipende da quando questa sarà concretamente presentata e comunque dall’andamento della discussione. Si riserva comunque di convocare l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per risolvere eventuali questioni che dovessero sorgere in ordine all’organizzazione dei lavori della Commissione.
Ivano STRIZZOLO (PD), con riferimento alla riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie nella Regione Friuli Venezia Giulia, ritiene che non si sia tenuto conto che il territorio del Friuli Venezia Giulia confina con due Stati nazionali, quali la Slovenia e l’Austria. Allo stesso modo non si è tenuto conto che l’attuale circoscrizione del Tribunale di Tolmezzo interessa l’area montana e pedemontana della regione, segnata da una condizione morfologica particolarmente disagevole e con distanze significative (anche di più di 100 km.) tra i vari centri del territorio in questione e il capoluogo provinciale di Udine. Rileva che l’attuale sede del Tribunale di Tolmezzo assolve, in particolare, una precipua funzione sociale, garantendo ai cittadini residenti nel territorio montano della regione la fruibilità dei vari servizi giudiziari.
Dopo aver ricordato che nel territorio del comune di   Tolmezzo ha sede un carcere di massima sicurezza di recente costruzione, rileva che eventuali revisioni delle circoscrizioni giudiziarie della regione, proprio in ragione delle particolari condizioni territoriali e linguistiche della stessa, andranno effettuate secondo criteri che tengano conto di tali peculiarità, garantendo il mantenimento del perimetro corrispondente alle attuali circoscrizioni provinciali.
Per questi motivi, chiede che non si   proceda alla soppressione del Tribunale di Pag. 41Tolmezzo, ovvero di provvedere alla riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie della Regione Friuli Venezia Giulia secondo i confini amministrativi delle attuali circoscrizioni provinciali.
Osserva che la relazione illustrativa allo   schema oli decreto legislativo, attuativo della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011 n.148 per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, dopo avere espresso le «linee guida dell’ intervento» (punto I), nel descrivere (al punto 2) «la nuova geografia giudiziaria» afferma che: «Tanto premesso in termini generali, per ciascun distretto di corte di appello (o sezione distaccata di corte di appello) seguono, negli allegati alla presente relazione, l’analisi e le specifiche modalità della revisione nelle singole circoscrizioni giudiziarie».
Negli allegati alla relazione, quello destinato al distretto   di Trieste incentra la sua analisi sulle ragioni della sopprimibilità del Tribunale di Tolmezzo, quale «primo intervento» ipotizzato, mentre l’allegato in questione si esprime ulteriormente nel senso che «un secondo intervento possibile riguarda il rafforzamento del bacino di utenza del Tribunale di Gorizia mediante l’accorpamento del territorio della sezione distaccata di Palmanova, che passerebbe così dal circondario di Udine a quello di Gorizia».
Il medesimo allegato afferma poi che «per le sopra esposte ragioni si è   pertanto deciso: a) l’accorpamento del Tribunale di Tolmezzo a quello di Udine, che conseguirebbe un bacino di utenza di 418.730 abitanti per una superfiche di 4.100 kmq; b) l’accorpamento al Tribunale di Gorizia del territorio della sezione distaccata di Palmanova del Tribunale di Udine così incrementando il bacino di utenza del Tribunale di Gorizia, che raggiungerebbe le 255.459 unità e la relativa estensione territoriale (1.242 kmq)».
Orbene, dalla lettura di tale allegato, ritiene evidente che nessuna   analisi la relazione illustrativa, o il suo allegato, espressamente compia a giustificare e a rendere trasparente e comprensibile l’accorpamento al Tribunale di Gorizia del territorio della sezione distaccata di Palmanova del Tribunale di Udine: se la ragione di tale scelta volesse essere quella di «incrementare il bacino di utenza» del Tribunale di Gorizia, in realtà tale non può essere la ragione della scelta, bensì il risultato della scelta medesima che invero, per quel che attiene al territorio della sezione distaccata di Palmanova del Tribunale di Udine, rimane del tutto apodittica.
Se poi ci si volesse   riferire alle tabelle recate dall’allegato che riportano «le valutazioni relative agli uffici del distretto, volte a esaminarne consistenza e conferenza rispetto ai parametri e le relative specificità territoriali, logistiche e di collegamento» osserva quanto segue. L’allegato in esame valuta in primo luogo, al fine indicato, la distanza tra la città di Palmanova e, rispettivamente, la città di Udine (del circondario del quale Tribunale la prima fa attualmente parte) e la città di Gorizia (al circondario del Tribunale della quale la prima verrebbe accorpata). Già di per sé tale indicazione appare incompleta, se non fuorviante, atteso che le distanze tra le sedi giudiziarie dovrebbero essere considerate e valutate anche rispetto alle altre località del territorio, quali Cervignano del Friuli e Latisana (già sedi di Pretura), proprio al fine dell’adeguata considerazione delle modalità della prestazione del servizio di giustizia in favore dei cittadini e delle imprese, rispetto al quale profilo rilevante è quello della distanza di questi ultimi dall’ufficio giudiziario di riferimento.
Ciò premesso, la suindicata tabella indica che in «auto» la   distanza in km tra Palmanova e Gorizia è di 33 km, mentre quella tra Palmanova e il «precedente capoluogo circondariale» (id est Udine) è di 25 km: il dato non è corretto, e quindi può risultare fuorviante, atteso che, come risulta anche dalla Relazione sull’amministrazione della Giustizia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2012 per il distretto della corte d’appello di Trieste redatta dal presidente Dottor Mario Trampus, Pag. 42la distanza tra Palmanova e Udine, definita del tutto trascurabile, è di 18,12 km.
Attesa tale oggettiva risultanza non si vede,   quindi, la ragione per la quale possa essere funzionale alla maggiore efficienza del servizio di giustizia in favore dei cittadini e delle imprese che la distanza tra questi ultimi e la sede giudiziaria di riferimento (Gorizia in sostituzione di Udine) debba quasi raddoppiare, e ciò anche considerando solo la distanza tra Palmanova e Gorizia e non quella, maggiore di altri diversi centri, più lontani, quale Latisana.
A rafforzare tale osservazione valga   l’ulteriore considerazione che la medesima tabella recata dall’allegato alla relazione illustrativa indica che la «frequenza autobus» tra Palmanova e Gorizia è scarsa, mentre quella tra Palmanova e Udine è buona.
Ancora, la predetta   tabella recata dall’allegato alla relazione illustrativa specifica che la «frequenza treni» tra Palmanova e Gorizia è anch’essa scarsa, mentre quella tra Palmanova e il Udine è buona; addirittura il «tempo di percorrenza in minuti- del treno tra Palmanova e Udine viene indicato in 25 minuti, mentre tra Palmanova e Gorizia è di 80 minuti.
Tali rilevanti oggettive differenze,   espresse proprio dalla relazione illustrativa nel suo allegato, rendono evidente come l’eventuale ipotizzata scelta dell’accorpamento del territorio della sezione distaccata di Palmanova del Tribunale di Udine al circondario del Tribunale di Gorizia sia oggettivamente contraria alla funzionalità logistica e di collegamento dei territori interessati rispetto alla sede di giustizia e, quindi, si tramuti in difficoltà di fruizione del servizio di giustizia da parte di cittadini e imprese, talché si ritiene che non debba venire perseguita.
Giulio CALVISI (PD) rileva come la delega, che di per sé deve essere giudicata negativamente, sia stata anche esercitata in modo molto discutibile. Sottolinea quindi come lo schema di decreto legislativo in esame non determini la razionalizzazione né una maggiore efficacia della giustizia, ma disponga tagli netti ed interventi di ricostruzione della spesa. Si sofferma in particolare sulla scelta del Governo, non imposta dalla delega, di sopprimere tutte le sezioni distaccate anziché operare una cernita che fosse il risultato dell’analisi delle particolarità e delle esigenze dei singoli territori. Rileva inoltre come il provvedimento, a fronte di un risparmio di spesa eventuale e comunque minimo, sia idoneo a determinare un grave effetto depressivo sull’economia.
Osserva quindi come il mancato rispetto del complesso dei   criteri di delega abbia generato anomalie e sperequazioni assolutamente irragionevoli, che devono essere corrette ed eliminate. Illustra quindi nel dettaglio il caso della soppressione della sezione distaccata di Olbia, disposta senza tenere conto che la maggior parte del carico giudiziario del relativo distretto grava non sul tribunale di Tempio Pausania, ma proprio sulla sezione di Olbia. Ritiene che in ogni caso di soppressione di sedi distaccate che abbiano un carico di lavoro superiore rispetto al tribunale accorpante, occorrerebbe prevedere un periodo di transizione che consenta di predisporre la maggiore efficacia del tribunale accorpante.
Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che il provvedimento in esame rischi di essere un’occasione persa a causa dei vizi della delega. Sottolinea in particolare come la cosiddetta «regola del tre» appaia del tutto irrazionale e come non abbia molto senso assumere come base per la riorganizzazione territoriale la provincia, atteso che tale ente sta per subire un riordino drastico e complessivo. Osserva come il provvedimento non sembri tenere conto di molti problemi e di molte questioni. Cita, in primo luogo, le conseguenze delle misure previste, ad esempio, sul funzionamento dei registri delle imprese e delle camere di commercio e per l’applicazione della normativa notarile. Si trascura inoltre Pag. 43la necessità di ridisegnare l’organico degli uffici giudiziari.
Non ritiene invece   drammatico l’intervento sulle sezioni distaccate, posto che l’articolo 46 dell’ordinamento giudiziario già ne sopprime la metà, ma sarebbe opportuno, in una logica di compensazione, prevedere il mantenimento di un maggior numero di giudici di pace senza aggravio per i comuni.
Osserva come il grave   terremoto che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile del 2009 abbia determinato gravi i danni anche alle strutture giudiziarie: gli uffici giudiziari siti in L’Aquila sono stati completamente distrutti, mentre gli uffici giudiziari di Chieti sono parzialmente inagibili, tanto che essi, unici uffici pubblici siti in un comune 3916 del 10 non ricompreso tra quelli del cratere sismico, in forza di OPCM n. gennaio 2011 sono stati ammessi alla fruizione dei fondi stanziati per la ricostruzione post sisma.
In forza di tale situazione, la legge delega   148 del 2011 ha previsto all’articolo 1, comma 5- n.bis (norma 14 del 2012) che «in virtù introdotta dall’articolo 1, comma 3, della legge n. degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009 sulle sedi dei tribunali de L’Aquila e di Chieti, il termine di cui al comma 2 per l’esercizio della delega relativamente ai soli tribunali aventi sede nelle province de L’Aquila e di Chieti e differito di tre anni».
La decisione del Governo di intervenire   rivedendo fin d’ora le circoscrizioni giudiziarie anche con riferimento ai tribunali de L’Aquila e di Chieti, differendone l’efficacia (comma 3 dell’articolo 10 dello schema di decreto), è contraria al dettato e alla ratio della legge. La norma, infatti, ha inteso rinviare di tre anni qualsiasi decisione in ordine alla geografia giudiziaria abruzzese, perché la situazione della regione Abruzzo, a seguito del sisma, sotto il profilo demografico, economico, sociale, dei collegamenti e delle strutture giudiziarie, impedisce di decidere in modo razionale, logico e corretto.
Non è   possibile effettuare oggi un giudizio di prognosi e di valutazione in ordine alla situazione delle infrastrutture, dell’economia, sociale e burocratica che si determinerà nella regione Abruzzo tra tre anni. Tali decisioni quindi potranno essere assunte solo quando le condizioni suindicate saranno tornate alla normalità e gli effetti del sisma saranno completamente riassorbiti.
Il parere di questa Commissione di conseguenza dovrebbe essere contrario e   si chiede al Ministro della giustizia di eliminare dal testo definitivo del decreto legislativo il comma 3 dell’articolo 10 e il riferimento al distretto della corte di appello e l’Aquila contenuto nella tabella A allegata al decreto medesimo.
Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) svolge talune considerazioni generali in merito al provvedimento in esame, soffermandosi sulle conseguenze delle soppressioni degli uffici giudiziari nel circondario del Tribunale di Bolzano.
Premetto di essere d’accordo e di condividere   ampiamente le finalità della delega in merito alla riorganizzazione e alla redistribuzione degli uffici e delle strutture giudiziarie con riferimento alle realizzazioni di risparmi di spesa; tuttavia è dell’idea che si sia operata una qualche forma di taglio indiscriminato alle inefficienze e che il criterio dell’economicità, in tal caso, è ben lontano dal significare efficienza in termini di fruizione dei servizi giudiziari per i cittadini.
L’apparato   giudiziario della Corte d’Appello di Trento e Bolzano è composto da tre tribunali (Rovereto, Trento e Bolzano) con 8 sezioni distaccate e 22 uffici del giudice di pace.
La geografia giudiziaria esistente in Alto Adige è   pensata per rispondere a quelle che sono le esigenze di chi vive in quei territori, con particolare riferimento alle condizioni climatiche e alla peculiarità del territorio dei comuni montani che, in quanto definiti «montani» per legge, avrebbero dovuto essere quantomeno previamente sentiti prima che si ponesse in essere una qualsiasi forma di riorganizzazione o di accorpamento degli uffici giudiziari ivi stenti.Pag. 44
Per di più, il   combinato disposto dei due schemi di decreto legislativo in esame presso la Commissione, se consideriamo anche quello concernente la redistribuzione degli uffici del giudice di pace, prevede anche la soppressione di ben 9 degli uffici attualmente esistenti e il conseguente accorpamento all’ufficio di Bolzano. E, su questo punto tengo a sottolineare che, con particolare riferimento alle competenze della regione Trentino-Alto Adige in materia di giudici di pace, è la regione stessa a poter chiedere il mantenimento degli uffici in questione facendosi carico delle relative spese, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del 267, recante norme di attuazione dello decreto legislativo 16 marzo 1992, n. Statuto d’autonomia.
A questo, aggiunge il riferimento già ampiamente   argomentato dall’onorevole Froner in merito alla peculiarità normativa del distretto di Corte di Appello di Trento e Bolzano concernente il sistema del Libro Fondiario secondo cui ogni ufficio è competente alla conservazione dei libri fondiari degli immobili situati nella rispettiva circoscrizione. La soppressione delle 4 sezioni distaccate del tribunale di Bolzano, così come per Trento, significherebbe concentrare presso il Tribunale centrale tutto il lavoro che le sedi distaccate svolgevano, anche come giudici tavolari.
Per   concludere, ritiene di poter sostenere che la riorganizzazione operata non ha seguito, né nello schema di decreto di cui trattiamo, né in quello relativo ai giudici di pace, i principi e criteri direttivi secondo cui la delega avrebbe dovuto essere attuata, ossia realizzazioni di risparmi di spesa, ma senza ulteriori «costi». Se pensiamo alle difficoltà che si creerebbero, nei confronti dei cittadini, non ritiene che la volontà del legislatore delegante fosse questa.
Pertanto, auspica che siano riviste alcune previsioni dello schema   di decreto, anche alla luce delle considerazione svolte, al fine di non operare dei tagli indiscriminati sia per quanto riguarda i tribunali ordinari, sia per gli uffici del giudice di pace.
Carlo NOLA (PdL) esprime un giudizio fortemente critico nei confronti della legge delega e delle modalità di esercizio della stessa, sottolineando come la presenza di sperequazioni e di applicazioni non omogenee dei criteri di delega renda i sacrifici imposti dal provvedimento insopportabili per molte popolazioni locali, che si vedono sottrarre presidi di giustizia in modo spesso irragionevole ed iniquo. Illustra, in particolare, il caso del tribunale di Pavia, che dovrebbe accorpare i tribunali di Vigevano e Voghera, ritenendo tale intervento irragionevole poiché, anche alla luce dei criteri di delega e tenuto conto delle peculiarità dei territori, vi sarebbe la possibilità di una riorganizzazione e di una maggiore efficacia dei tre tribunali. Sottolinea, inoltre come, nonostante le contrarie e non condivisibili dichiarazioni del relativo presidente, il tribunale di Pavia non si trovi assolutamente nelle condizioni di poter sostenere un così massiccio accorpamento.
Maria Grazia SILIQUINI (PT) rileva come il provvedimento non si basi su un attento esame delle questioni territoriali o comunque di esigenze evidenti e oggettive. Per quanto concerne la regione Piemonte, dichiara di condividere pienamente le osservazioni e le analisi rese dal procuratore generale presso la Corte d’Appello di Torino, Marcello Maddalena.
Sulla base dello schema governativo di decreto delegato la   nuova fotografia degli uffici giudiziari sarebbe rappresentata dal tribunale di Torino (sede unica centrale) e dal tribunale di Ivrea. In sostanza, si prevede non solo la soppressione delle quattro sezioni distaccate del tribunale di Torino, ma anche la soppressione del secondo tribunale provinciale per numero di abitanti, attualmente il quarto del distretto: il tribunale di Pinerolo. In questo modo oltre la metà della popolazione della regione viene ripartita su soli due uffici giudiziari, dei quali uno assumerebbe dimensioni eccezionali.
Trovandosi il tribunale di Pinerolo nella stessa provincia del tribunale   metropolitano di Torino, una corretta attuazione Pag. 45della delega imporrebbe invece un potenziamento del tribunale sub-metropolitano di Pinerolo mediante riequilibrio della competenza territoriale rispetto al tribunale di Torino. D’altra parte la stessa commissione consultiva ministeriale ha evidenziato la necessità di mantenere gli uffici sub-metropolitani e sub-provinciali per finalità di decongestionamento dei grandi tribunali metropolitani, anche con ampliamento dei relativi territori. Il provvedimento del Governo finisce invece per sortire l’effetto esattamente contrario, congestionando ancora di più e gravemente il tribunale di Torino.
Conclusivamente evidenzia come, secondo lo spirito della delega,   occorrerebbe modificare il provvedimento nel senso di mantenere nella provincia di Torino le attuali tre sedi giudiziarie mediante accorpamento dei territori delle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa al tribunale di Pinerolo.
Carlo MONAI (IdV) dichiara di condividere le osservazioni dell’onorevole Tenaglia. Dopo avere evidenziato come la delega non imponga affatto la soppressione di tutte le sezioni distaccate, ritiene indispensabile quantomeno il mantenimento dell’ufficio del giudice di pace laddove una sede distaccata sia soppressa. Evidenzia quindi come le particolarità dei territori montani rendano, alla luce degli stessi criteri di delega, irragionevole la soppressione di alcuni uffici giudiziari quale il tribunale di Tolmezzo ed evidenzino l’importanza di un maggiore coinvolgimento delle autonomie locali in simili decisioni. Sottolinea quindi come sia altrettanto irragionevole disporre l’accorpamento della sezione distaccata di Palmanova al tribunale di Gorizia anziché a quello di Udine.
Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) si sofferma sulle peculiarità della regione Marche, sulla situazione fortemente penalizzante per il tribunale di Urbino che deriverebbe dall’applicazione del provvedimento e sull’irragionevolezza della soppressione di alcune sezioni distaccate e, in particolare, di quella di Fano. Evidenzia come i tribunali di Urbino e Camerino, seppure non di grandi dimensioni, rappresentino degli storici presidi di giustizia fortemente radicati nel territorio, la cui soppressione, considerando le peculiarità territoriali delle zone di competenza, creerebbero gravissimi disagi ai cittadini. Invita quindi il Governo ad esercitare la delega con un minore grado di discrezionalità, tenendo conto delle peculiarità territoriali e delle esigenze dei cittadini.
Nicola MOLTENI (LNP) ritiene che un criterio di ordine generale dovrebbe essere quello secondo cui, ove vengano soppresse le sezioni distaccate, rimangano in essere gli uffici del giudice di pace. In tal modo si riuscirebbe a mantenere il criterio di prossimità che diversamente con la soppressione di tutte le sezioni distaccate e dei due terzi degli uffici del giudice di pace verrebbe totalmente eliminato.
Per le specificità delle   strutture, nel senso che si tratta di nuove strutture recentemente finanziate, ritiene che non debbano essere soppressi i tribunali di Bassano del Grappa e chiavari.
Per ragioni di prossimità territoriale dei comuni compresi nel   circondario segnala che Treviglio andrebbe accorpato con il tribunale di Crema e non con Bergamo; Legnago andrebbe accorpato a Verona e non a Rovigo; le sedi distaccate di Chivasso e Ciriè andrebbero accorpate a Torino e non a Ivrea; la sezione distaccata di Rho andrebbe accorpato al tribunale di Milano e non a Busto Arsizio; la sezione distaccata di Palmanova andrebbe accorpata con Udine anziché con quella di Gorizia; la sede di Portogruaro andrebbe accorpata con quella di Pordenone e non con quella di Venezia.
Si dovrebbe mantenere il   Tribunale di Pinerolo, poiché la Regione Piemonte è quella che dalla presente riforma manterrebbe soltanto due tribunali e quindi carichi di lavoro non sostenibili.
In considerazione dei rispettivi bacini di utenza, si   dovrebbero mantenere il tribunale di Vigevano, il tribunale di Crema, la la sezione distaccata di Sassuolo.Pag. 46
Conformemente al   parere del Consiglio giudiziario della corte di appello di Milano si dovrebbe mantenere il Tribunale di Desio, per bacino di utenza ed estensione.
Per   motivi di estensione territoriale, si dovrebbero mantenere il tribunale di Tolmezzo, il tribunale di Urbino e il tribunale di Camerino.
Il tribunale   di Bassano del Grappa dovrebbe essere mantenuto in considerazione del bacino di utenza con l’attuale circondario;
Ritiene inoltre necessario rivedere in   modo critico ed informato le chiusure delle «sedi distaccate» mantenendo in essere quelle che, per peculiarità territoriali, grado di efficienza, efficacia e produttività, siano funzionali e non ostative al miglioramento del servizio giustizia.
Mario CAVALLARO (PD) osserva come il tribunale sia nella percezione diffusa il punto di riferimento della giustizia e come alcuni tribunali storici, come quello di Camerino, più di altri facciano parte del tessuto culturale, sociale ed economico di determinati territori. Queste caratteristiche appaiono ancora più marcate per il tribunale di Camerino, storicamente legato in un rapporto fortemente sinergico all’università. Invita quindi il Governo a valutare con maggiore attenzione il parametro dell’efficienza, ritenendo inaccettabile che tutto ciò che persegue l’eccellenza, se non rientra nei parametri numerici indicati, debba essere soppresso. Si sofferma quindi sulle ragioni che rendono irragionevole anche la soppressione di talune sezioni distaccate, quali quelle di Fano, San Benedetto del Tronto, Jesi e Civitanova Marche.
Salvatore TORRISI (PdL) osserva come quello dell’organizzazione degli uffici giudiziari sia un tema dibattuto da molti anni. In tutte le sedi, sia istituzionali che politiche, è stato sottolineato che, in ogni caso, l’eventuale revisione della circoscrizioni giudiziarie dovrebbe essere solo un tassello di una più generale riforma e non formare l’oggetto di un intervento che, slegato da una valutazione complessiva e sull’efficacia dell’intero sistema, è destinato all’insuccesso e a complicare ancor più il sistema giustizia.
Il Governo non ha seguito i criteri di delega che   impongono una scelta basata su criteri di valutazione, di efficienza e produttività.
Lo stesso Consiglio nazionale forense ha lamentato che la   revisione della geografia giudiziaria si è tradotta in una soppressione dei tribunali giudiziari senza controlli sulle varie voci di spesa. Sul fronte dei tagli arriva l’accusa più forte: secondo il Consiglio nazionale forense i risparmi reali saranno di soli 17 milioni (ben lontani dai 50 attesi dal Governo) a fronte di notevoli disagi determinati dalla creazione di «megauffici» ontologicamente inefficienti, in quanto gli stessi non sarebbero in alcun modo in grado di ricevere e trattare l’elevatissimo numero di procedimenti che deriverebbe dalla soppressione degli uffici proposta con i provvedimenti in esame.
Recentemente il professor De Rita sul Corriere della Sera   affrontava una questione importante per il nostro Paese, sottolineando che si corre il rischio di riportare alla ribalta un nostro antico e irrisolto problema: la contrapposizione fra dimensione verticale e dimensione orizzontale della dinamica economica e sociopolitica. L’attuale Governo si è fatto interprete anche nella riorganizzazione delle sedi giudiziarie della spinta verticale.
Resta fuori dalla sua sensibilità, per il modo in cui intende   esercitare la legge delega, la dimensione orizzontale del nostro sviluppo garantito dalla molteplicità dei soggetti operanti sul territorio (comuni, province, uffici giudiziari, aziende sanitarie). Occorre però rendersi conto che la verticalizzazione decisionale rende desertico il panorama della nostra attuale società, destinata ad avere sul territorio sempre meno consigli, meno province, meno stazioni dei Carabinieri, meno uffici giudiziari, forse meno imprese. Il deserto, come si sa, tende sempre a crescere se non ci sono adeguati presidi di vita. Di questo pericolo non sembra consapevole il Governo Pag. 47con i provvedimenti sulla riorganizzazione degli uffici giudiziari e degli uffici dei giudici di pace.
I due schemi di decreto,   che prevedono la soppressione di 674 sedi di giudice di pace, 67 tribunali e 220 sezioni distaccate impongono una seria riflessione.
Il giudizio pur in   presenza di congiunture economiche difficili, come quelle attuali, non può essere gestito in una logica aziendale, disattendendo ogni valutazione sulle ragioni della giustizia di prossimità.
Il Governo sembra ignorare che, con   la criminalità sempre presente, i tribunali, anche in sedi minori, rappresentano veri e propri presidi di legalità. Essi sono il segno della presenza dello Stato. Pensa in particolare alla Sicilia, che è una delle regioni più colpite dai tagli ai tribunali: stando al piano del Governo, dovrebbero chiudere le sedi di Sciacca, Nicosia, Modica, Caltagirone, Mistretto oltre a tutte le sezioni distaccate.
Precisa di avere una conoscenza diretta della struttura   giudiziaria del tribunale di Catania che ha irrisolti onerosi problemi che attengono alla logistica corrente, alle esigue risorse (economiche e non) a disposizione per gestire i servizi, alle strutture inadeguate, e che richiedono sforzi immensi da parte dei dirigenti per garantire efficienza e un equilibrio che verrebbe definitivamente e sicuramente travolto con l’accorpamento alla sede centrale di ben sette sezioni distaccate.
Tale condizione di sofferenza   del tribunale di Catania è evidenziata dal fatto che l’edificio nel quale è allocato è già ora insufficiente, come dimostra il fatto che la sezione lavoro, il tribunale di sorveglianza, l’ufficio notifiche, il tribunale per i minorenni sono dislocati in diversi edifici distanti tra loro.
Le valutazioni sul   punto sono state fatte, del resto dal Consiglio giudiziario presso la corte di appello di Catania, il quale, chiamato ad esprimere parere sull’argomento, ha ritenuto confacente alle necessità del territorio, per un efficiente servizio di giustizia, ridurre le attuali sette sezioni di Catania a tre, mantenendo quella di Paternò, comune con una forte presenza della criminalità organizzata.
Non si vogliono difendere sterili campanilismi, dovendo considerarsi un   obiettivo essenziale quello della efficienza del sistema giudiziario, inteso come capacità di definire un maggior numero di controversie in tempi ragionevoli, con l’impegno di risorse proporzionate. Non può però accettarsi che la revisione della geografia giudiziaria sia dettata da esigenze di pura e semplice riduzione numerica o di mero contenimento dei costi, come si percepisce dai provvedimenti emessi dal Governo.
Pertanto, ritiene opportuno che il   Governo riveda i provvedimenti proposti e che qualsiasi decisione in merito sia preceduta da una raccolta esaustiva e obiettiva di dati sulle caratteristiche del territorio, su domanda di giustizia e sua tipologia, sulle risorse, sui carichi di lavoro, sulla viabilità, sulla realtà sociale ed economica, sulla diffusione della criminalità. Sia compiuta la valutazione della dimensione attuale degli uffici non in astratto, ma con riguardo a ogni singolo ufficio, a seguito della considerazione di tutti i fattori intervenuti sotto il profilo delle domande di giustizia, del risultato e della organizzazione.
Giulia BONGIORNO, presidente, dopo avere rilevato come la materia in questione sia estremamente complessa e difficile da trattare, sottolinea l’elevato numero di osservazioni, suggerimenti, indicazioni, sollecitazioni e contributi raccolti dalla Commissione, anche nel corso delle audizioni. Precisa peraltro che la Commissione, nell’esaminare lo schema di decreto legislativo ed esprimere il parere di competenza, dovrà avere come ineludibile parametro di giudizio il rapporto tra i criteri di delega ed il loro concreto esercizio da parte del Governo. Dovendo l’esame della Commissione svolgersi all’interno di quest’ambito non sarà pertanto possibile tenere conto di molti dei suggerimenti pervenuti, alcuni delle quali estremamente utili ed interessanti. Cita, in particolare, l’indicazione pervenuta dal Consiglio giudiziario di Sassari. Pag. 48
Dichiara di nutrire perplessità su   molti aspetti del provvedimento, ma, in considerazione di quanto emerso dal dibattito, ritiene che la Commissione possa esprimere oggi stesso un parere, il cui contenuto sia costruttivo. Coglie altresì l’occasione per ringraziare i sottosegretari Mazzamuto e Gullo per avere assicurato la costante presenza del Governo ai lavori della Commissione.
Donatella FERRANTI (PD), relatore, presenta anche a nome del correlatore, onorevole Costa, una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).
Precisa come la proposta   contenga delle indicazioni, critiche ma propositive, che possano permettere al Governo di rivedere in alcuni aspetti le modalità di esercizio della delega, tenuto conto dell’enorme quantità di dati acquisiti dalla Commissione e delle peculiarità dei territori interessati. Si tratta, in alcuni casi, di soluzioni a questioni lasciate aperte dalla stessa relazione governativa di accompagnamento allo schema di decreto legislativo; di inviti a calare nel caso concreto criteri meramente astratti.
Nicola MOLTENI (LNP) fa presente di avere compreso, all’inizio della seduta, che l’organizzazione dei lavori fosse diversa e che, in particolare, dovendosi attendere i rilievi della Commissione bilancio e dovendosi concedere ai deputati il tempo necessario per esaminare la proposta di parere dei relatori, peraltro presentata in questo momento, non fosse opportuno votare oggi. Ritiene, anzi, che non sussistano le condizioni per votare oggi e che non si possa votare prima di domani, atteso che la necessità di concedere il tempo necessario per valutare la proposta di parere presentata discende da quel principio di compartecipazione di tutte le forze politiche all’espressione del parere che sembrava essersi affermato nelle precedenti sedute.
Giulia BONGIORNO, presidente, quanto ai rilievi della Commissione bilancio, ricorda che questa aveva termine per esprimerli entro il 24 luglio scorso e che oggi è comunque pervenuto il parere del CSM. Pertanto, sotto questo profilo, la Commissione potrebbe anche esprimere il parere oggi.
Lorenzo RIA (UdCpTP) sottolinea come sia prassi di questa Commissione, anche per provvedimento meno importanti di quello in esame, concedere un termine per esaminare le proposte di parere presentate, per proporre riformulazioni o per presentare eventuali proposte alternative di parere. In base a quanto affermato dalla relatrice Ferranti e dalla presidente Bongiorno all’inizio della seduta, non essendo stata allora ancora presentata alcuna proposta di parere, si è diffusa la convinzione che il parere sarebbe stato comunque votato domani.
Roberto RAO (UdCpTP) con riferimento all’intervento del collega Ria, osserva che l’urgenza di esprimere il parere deriva dal fatto che oggi anche la Commissione giustizia del Senato esprimerà il proprio e ritiene che tale circostanza non dovrebbe essere sottovalutata. Ritiene quindi che la Commissione possa votare oggi.
Giulia BONGIORNO, presidente, ritiene che si possa di porre in votazione la proposta di parere più tardi, convocando la Commissione al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell’Assemblea. In questo modo tutti i commissari avrebbero il tempo per esaminare la proposta di parere presentata.
Nicola MOLTENI (LNP) insiste perché la Commissione voti domani. Osserva infatti come, data l’estrema complessità della materia, se si votasse al termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell’Assemblea, non vi sarebbe comunque il tempo sufficiente per un esame approfondito e per l’eventuale redazione di una proposta alternativa di parere.
Pag. 49
Giulia BONGIORNO, presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta e convoca immediatamente l’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.20.
Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che nell’ambito dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tutti i gruppi presenti, ad eccezione della Lega Nord e dell’Idv, hanno concordato sull’opportunità di porre in votazione la proposta di parere al termine delle votazione della seduta pomeridiana dell’Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell’esame alla seduta che sarà appositamente convocata al termine delle votazione della seduta pomeridiana dell’Assemblea.
Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.
Atto 455. n.
(Seguito dell’esame e rinvio)
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo,   rinviato il 19 luglio 2012.
Enrico COSTA (PdL), relatore, presenta anche a nome del correlatore, onorevole Cavallaro, una ulteriore nuova proposta di parere (vedi allegato 2) che tiene conto di quanto è emerso nel corso del dibattito in merito al principio di giustizia di prossimità, aggiungendo una ulteriore condizione alla nuova proposta di parere già presentata.
Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che la proposta di parere sarà votata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell’Assemblea. Rinvia pertanto il seguito dell’esame.
La seduta termina alle 15.25.
Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.
494. Atto n.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo,   rinviato nella giornata odierna.
Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che nella seduta antimeridiana i relatori hanno presentato una proposta di parere, la cui votazione, secondo quanto stabilito all’esito della riunione dell’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltasi immediatamente dopo tale presentazione, si dovrebbe svolgere nel corso della presente seduta. Avverte che l’onorevole Luigi Vitali ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 4 ), che sarà posta in votazione solo qualora dovesse essere respinta la proposta di parere dei relatori.
Luigi VITALI (PdL) interviene per illustrare la propria proposta alternativa di parere, che ha presentato con rammarico per contrastare la proposta di parere presentata dai relatori, che non evidenzia adeguatamente tutte le incongruità dello schema di decreto legislativo in esame, come invece viene fatto nel parere approvato oggi dal Senato. Proprio per tale ragione ha ritenuto di presentare come proposta alternativa di parere proprio il parere approvato dal Senato, consentendo così alla Commissione di poter esprimere un parere adeguato alla gravità delle conseguenze che deriverebbero dall’emenazione di un decreto legislativo dello stesso tenore dello schema in esame. Considera estremamente grave che il Governo, senza procedere ad alcuna verifica sul territorio delle reali specificità ed esigenze di ciascuna realtà locale, abbia deciso di spazzare all’incirca mille uffici giurisdizionali, quali tribunali, sezioni distaccate e sedi di giudice di pace. È grave anche la scelta di far pesare sui comuni, nonostante che spesso si trovino in dissesto finanziario, l’onere ecomomico del mantenimento di uffici giudiziari che comunque forniscono un servizio pubblico che deve essere addossato al bilancio dello Stato. Con rammarico rileva che neanche questa questione è stata affrontata nella proposta di parere dei relatori, che non si sofferma sugli effetti devastanti per la giustizia che si determineranno in seguito all’emanazione del decreto legislativo voluto dal Governo. Per tale ragione voterà contro la Pag. 52proposta di parere dei relatori auspicando che sia approvata la sua proposta alternativa di parere che riproduce integralmente il parere approvato oggi dal Senato.
Antonio DI PIETRO (IdV) interviene sull’ordine dei lavori rilevando che solo in questo momento apprende che è stata depositata in Commissione una proposta alternativa di parere che riproduce integralmente un parere che il Gruppo di Italia dei Valori ha votato proprio oggi nell’altro ramo del Parlamento. Ritiene che sia grave che solo casualmente sia venuto a conoscenza di un fatto politicamente estremamente rilevante, essendo a tutti evidente che la presentazione di una proposta di parere che sia stata già condivisa da Italia dei Valori al Senato non possa essere priva di conseguenze per la votazione della proposta di parere dei relatori. Ribadisce la gravità del fatto che i componenti della Commissione non siano stati messi nelle condizioni di conoscere preventivamente la proposta alternativa di parere presentata dall’onorevole Vitali.
Giulia BONGIORNO, presidente, replica all’onorevole Di Pietro che in realtà, come avviene per prassi, viene data comunicazione ai deputati della presentazione di una proposta alternativa di parere alla prima occasione utile nel corso di una seduta. Nel caso in esame, si è dato conto della proposta alternativa di parere dell’onorevole Vitali all’inizio della seduta convocata successivamente alla presentazione della stessa. Per quanto attiene alla contestazione relativa alla non conoscibilità di tale proposta di parere, rileva che questa è stata messa immediatamente in distribuzione e, che, pertanto, sia pienamente conoscibile.
Antonio DI PIETRO (IdV) interrompe il Presidente contestandone le affermazioni.
Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver più volte chiesto inutilmente all’onorevole Di Pietro di non essere interrotta, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle 19.55, è ripresa alle 20.05.
Giulia BONGIORNO, presidente, da la parola all’onorevole Ria, che risulta essere iscritto a parlare.
Lorenzo RIA (UdCpTP) in primo luogo osserva che la proposta di parere dei relatori è stata presentata alle ore 15 di oggi dopo che alle ore 13 la Presidenza aveva comunicato che questa sarebbe stata presentata domani in attesa dei rilievi che sempre nella giornata di domani verranno espressi dalla Commissione Bilancio. Ritiene quindi una forzatura votare oggi tale proposta di parere che scade l’8 agosto e non concentrarsi sul parere sullo schema di decreto legislativo relativo alle sedi dei giudici di pace, la cui scadenza è prevista proprio oggi, secondo la proroga concessa dal Ministro della gistizia.
Dichiara di non condividere assolutamente la proposta di parere   dei relatori, che non affronta in maniera adeguata molte delle questioni sollevate dallo schema di decreto in esame ed in particolare la questione della soppressione delle sezioni distaccate. Proprio per tale ragione qualora egli si dovesse rendere conto che i relatori non intendono accogliere le sue osservazioni relative alla questione delle sezioni distaccate, presenterà anch’egli una proposta alternativa di parere.
Svolge, pertanto, una serie   di considerazioni affinché siano accolte dai relatori ed inserite in una nuova proposta di parere.
In primo luogo premette che la distribuzione degli   Uffici Giudiziari sul territorio deve ritenersi fondamentale nel rapporto giustizia, territorio, cittadino e non può essere attuata senza tenere in considerazione tutti i criteri posti dalla legge delega; per cui qualsiasi revisione della Geografia Giudiziaria non può prescindere dal garantire il diritto dei cittadini ad una giustizia realmente accessibile, da ritenersi bisogno primario della collettività, e deve essere finalizzata a ridistribuire in misura Pag. 53proporzionale l’attuale territorio tra gli Uffici già esistenti, così da creare presidi contermini realmente omogenei.
Rileva che in base all’articolo 1 della legge delega, il Governo dovrà, ai   sensi della lettera b), ridefinire la geografia giudiziaria, ovvero l’assetto territoriale degli uffici giudiziari, eventualmente anche trasferendo territori dall’attuale circondario a circondari limitrofi, anche al fine di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. Osserva che nel determinare i criteri per la riorganizzazione degli uffici giudiziari, la delega aveva individuato, quale criterio prioritario, quello della ridefinizione territoriale (lett. b)); tale riequilibrio doveva essere eseguito con attribuzione di porzioni di territorio limitrofi (lett e)) secondo «criteri oggettivi e omogenei» che comprendano i seguenti parametri, tutti irrinunciabili e correlati tra loro: estensione del territorio; numero degli abitanti; carichi di lavoro; indice delle sopravvenienze; specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale; presenza di criminalità organizzata.
Ritiene che lo   spirito della delega, finalizzato a razionalizzare i circondari, rischia di essere vanificato qualora, come è riscontrabile nello schema di decreto legislativo in esame, si privilegiasse il concetto della soppressione a quello della ridistribuzione, sul presupposto, di una sussidiarietà del criterio della lettera e). Si assisterebbe, infatti, alla soppressione di 37 Tribunali non aventi sede in Comuni capoluogo di Provincia, 38 Procure della Repubblica e tutte le 220 sezioni distaccate. La riduzione è da ritenersi, al contrario, criterio eventuale, sussidiario e da attuarsi solo qualora, con l’applicazione di quanto previsto ai punti b) ed e) non si fosse raggiunta una omogenea ridistribuzione degli uffici contermini esistenti, infatti, il «riequilibrio delle attuali competenze territoriali» viene individuato come «prioritaria linea di intervento». Ricorda che per le sezioni distaccate la delega, alla lettera d), prevede la soppressione ovvero la loro riduzione, sempre però nel rispetto dei criteri indicati e cioè quelli ritenuti oggettivi ed omogenei in sede di distribuzione territoriale. Ciò significa che non si può ritenere che il legislatore volesse annullare interamente la giustizia di prossimità, già fortemente interessata dal provvedimento sui Giudici di Pace, tant’è che la relazione aveva ritenuto sopprimibili 160 sezioni tra le attuali 220. La proposta in esame ha invece ritenuto di sopprimere tutte le sezioni sul presupposto che sarebbe venuto meno la loro necessità, anche per la scarsa efficienza mostrata. Se tale impostazione fosse accolta l’effetto sarebbe quello di privare territori talvolta di rilevanti dimensioni, fortemente popolati, e difficilmente raggiungibili, del presidio giudiziario: effetto che appare estremamente penalizzante per i cittadini.
Per evitare, con una   generalizzata soppressione, di vanificare investimenti già attuati in risorse umane ed economiche e soprattutto di annullare definitivamente la Giustizia di prossimità, patrimonio indiscutibile e insostituibile del nostro sistema, è possibile, a suo parere, valorizzare, attraverso gli stessi criteri indicati per i Tribunali minori, anche le Sezioni distaccate, in territori di rilevanti dimensioni, fortemente popolati, e difficilmente raggiungibili.
Propone,   pertanto, di prevedere nel parere l’adozione di criteri oggettivi finalizzati ad una redistribuzione omogenea degli uffici giudiziari sul territorio, che rispetti il diritto di accesso alla giustizia da parte dei cittadini. Si potrebbe, ad esempio, convenire sulla necessità di mantenere almeno una sezione distaccata in quei circondari di tribunale che superino determinati parametri legati al numero di abitanti e all’estensione territoriale, escludendo le grandi aree metropolitane richiamate all’articolo 1, co. 2, lett. b) della delega (Roma, Napoli, Milano, Torino e Palermo).
Per valorizzare i criteri   già indicati dal Governo si potrebbe prevedere almeno una sezione distaccata in quei circondari che superino il valore soglia della popolazione media di 363.769 abitanti nonché, congiuntamente, il parametro dell’estensione territoriale superiore a 2.169 Kmq.Pag. 54
Si, potrebbe, da ultimo, adottare   l’ulteriore parametro della distanza lineare dal tribunale di riferimento, per posizionare l’ipotetica sezione distaccata laddove il circondario presenti i requisiti per mantenerne almeno una (la misura della distanza lineare, in assenza di parametri già indicati dal Governo, dovrebbe essere calcolata facendo riferimento ad una distanza utile per il cittadino medio, ad esempio, 50 km).
Infine, considerata anche la possibilità di ridefinire i confini di   competenza territoriale, attraverso un accorpamento dei comuni ad oggi confinanti tra le attuali competenze territoriali di sezione, per adattare le nuove distanze al rinnovato assetto della geografia giudiziaria, la localizzazione della sezione distaccata potrebbe dipendere da una valutazione di maggiore o minore isometria rispetto ai confini territoriali (ovvero, scegliere quella più centrale in riferimento ai nuovi confini territoriali di sezione).
Concludendo, per garantire il raccordo tra uffici giudiziari, laddove   all’esito dell’applicazione dei nuovi parametri si localizzerebbero alcune sezioni distaccate – che allo stato dello schema di decreto sono tutte soppresse – nella stessa sede si prevedrebbe anche l’Ufficio del Giudice di Pace. L’adozione di tali parametri permetterebbe una redistribuzione più equa sul territorio dei presidi giudiziari, valorizzando, peraltro, la necessaria coerenza rispetto allo spirito della legge delega.
Deposita un prospetto   risultante dall’applicazione dei nuovi criteri nel quale sono evidenziati 38 circondari di tribunali che possiedono sia il requisito del numero di abitanti superiore al valore soglia di 363.769 sia il requisito dell’estensione superiore a 2.169 kmq; volendo prevedere almeno una sezione distaccata per ogni circondario che supera tale valore, si avrebbero, dunque, 39 sezioni distaccate (con un dato di soppressione pari a 181 sezioni, invece delle totali 220).
A suo parere resterà da verificare, una volta definiti i parametri da   adottare nella selezione dei circondari di tribunali che manterrebbero almeno una sezione distaccata, dove ubicare quest’ultima. A tal proposito si potrebbe adottare il criterio della distanza lineare delle attuali sezioni con il tribunale di riferimento, fissando un valore soglia (ad esempio 50 km). In caso di più sezioni distaccate, nell’ambito dello stesso circondario, in possesso del requisito della distanza lineare dal tribunale superiore al valore soglia fissato, l’opzione potrebbe ricadere su quella in posizione più isodistante (più centrale) rispetto ai confini del territorio di competenza. Inoltre, è necessario evidenziare che gli attuali confini territoriali delle sezioni distaccate sono tutt’altro che intangibili: bisognerà, dunque, analizzare caso per caso i territori interessati, al fine di ottenere una distribuzione omogenea degli uffici giudiziari.
Presenta, pertanto, una proposta alternativa di   parere che legge integralmente (vedi allegato 5).
Nicola MOLTENI (LNP) ribadisce la contrarietà del suo Gruppo a votare una proposta di parere presentata solo oggi alle ore 15 su una materia tanto rilevante quale quella della geografia giudiziaria, quando non vi è nessun ostacolo per poterla esaminare e votare nella giornata di domani dopo averla adeguatamente verificata in tutte le sue parti ed aver potuto eventualmente presentare una proposta alternativa di parere.
Giulia BONGIORNO, presidente, prendendo atto di quanto appena affermato dall’onorevole Molteni a nome del suo Gruppo, sospende la seduta e convoca l’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi al fine di programmare i tempi di esame dello schema di decreto legislativo.
La seduta, sospesa alle 20.40, è ripresa alle 20.50.
Giulia BONGIORNO, presidente, nel dare atto dell’esito della riunione dell’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, avverte che il parere verrà espresso nella seduta di domani. In Pag. 55particolare oggi e domani alle ore 10 si svolgeranno gli ulteriori interventi dei deputati che ne hanno fatto richiesta. Alle ore 13 sarà votato il parere. Nel frattempo si passa all’esame dello schema di decreto legislativo recante la nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace. Successivamente si tormerà ad esaminare lo schema recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.
Schema di decreto legislativo recante nuova distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace.
Atto 455. n.
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo,   rinviato nella giornata odierna.
Mario CAVALLARO (PD), relatore, presenta anche a nome del correlatore, on. Costa, una nuova ulteriore proposta di parere, che si differisce da quella presentata nella seduta antimeridiana di oggi in due sole parti, quali la precisazione nella seconda condizione che tenga conto delle unità dei giudici di pace effettivamente in servizio e non solo di quelli in organico, ai fini della valutazione dei carichi di lavoro, nonché la soppressione nella quinta condizione delle parole: «ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, prevedere almeno la presenza di un ufficio del giudice di pace avente sede nel comune della sezione distaccata soppressa, per ciascuna provincia in cui intervenga la soppressione di una o più sezioni distaccate».
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova   ulteriore proposta di parere dei relatori (vedi allegato 6).
Schema di decreto legislativo recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.
494. Atto n.
(Seguito dell’esame e rinvio).
Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che risulta iscritto a parlare l’onorevole Iannuzzi.
Tino IANNUZZI (PD) ritiene, riportando orientamenti condivisi anche dai deputati Bonavitacola, Samperi, Tenaglia e Cuomo, che la parte della proposta di parere relativa al distretto della Corte d’appello di Salerno dovrebbe essere modificata prevedendo che il Tribunale di Sala Consilina viene assegnato addirittura al circondario del più piccolo Tribunale di Lagonegro, del distretto della Corte d’appello di Potenza, nella regione Basilicata, come hanno peraltro osservato il Procuratore distrettuale di Salerno, il Consiglio giudiziario e l’ANM. Nel parere si dovrà prevedere espressamente che il Tribunale di Sala Consilina sia mantenuto nel distretto della Corte d’appello di Salerno, con eventuali accorpamenti di comuni limitrofi già ricadenti nella sezione distaccata di Eboli, così riducendone, in parte, l’elevatissimo carico di lavoro.
Con tale proposta rimarca come   l’accorpamento del tribunale di Sala Consilina con il più piccolo tribunale di Lagonegro, appartenente ad altra regione ed altra Corte d’appello, sia ingiustificato ed in contrasto con la leggera e) comma 2 dell’articolo 1 della legge di delega. Il tribunale di Sala Consilina deve essere mantenuto nel distretto della Corte d’appello di Salerno, sussistendo tutte le condizioni per la salvaguardia di detto tribunale. Al tribunale di Sala Consilina potrebbero essere accorpati comuni limitrofi (Buccino, Bellosguardo, Ottati, Postiglione, Sicignano degli Alburni, Romagnano al Monte) attualmente ricadenti nella competenza territoriale della sezione distaccata di Eboli e che hanno già deliberato in tal senso. In tal modo si ridurrebbe, in parte, l’elevatissimo contenzioso che grava i carichi di lavoro della sezione distaccata di Eboli, una delle più importanti d’Italia e sicuramente rientrante fra quelle da mantenere almeno per il regime transitorio quinquennale, Pag. 56come ha sollecitato espressamente il Consiglio giudiziario.
Giulia BONGIORNO, presidente, rinvia alla seduta che sarà convocata domani alle ore 10, per proseguire con gli interventi in vista all’espressione del parere che verrà votato alle ore 13.
La seduta termina alle 21.10.

 

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